Se gli articoli “63 e 64 del C.C.N.L. di categoria” del comparto Istruzione “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”: a scriverlo è stato Tribunale di Roma, III sezione Lavoro, nel condannare l’amministrazione scolastica ad assegnare 2.500 euro ad una insegnante a cui era stata negata la Carta del docente per cinque anni scolastici consecutivi, dal 2017 al 2022, e che nel frattempo ha vinto due concorsi pubblici “e, per l’effetto” è “stata inserita nelle relative graduatorie di merito utilizzabili per le prossime assunzioni a tempo indeterminato”.