Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha rilasciato un’intervista alla rivista specializzata Scuola Informa: a proposito della carta docente ai precari, il leader del sindacato rappresentativo ha parlato delle novità. “Dopo l’approvazione della legge del 10 agosto 2023 n. 103, si è discusso in Cassazione e è stato confermato che anche chi ha un contratto al 30 giugno ha diritto alla carta docente. Tutti possono ricorrere. Si possono ottenere gli arretrati degli ultimi 5 anni”, ha affermato il sindacalista autonomo.
“Il precario per ottenere la carta docente degli anni precedente deve ricorrere. L’azione legale è gratuita”, ha concluso Pacifico.
Sulla Carta del docente da dare ai precari c’è “una discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni”. A scriverlo è il giudice del lavoro di Venezia nell’accordare i 1.000 euro richiesti da un’insegnante che ha presentato ricorso con Anief dopo aver svolto due annualità come supplente tra il 2021 e il 2023. Per il tribunale veneto – che ha fatto anche riferimento alla posizione favorevole ai precari del Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022, oltre che a quella recentissima pubblicata il 27 ottobre scorso dalla Corte di Cassazione - “si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell’importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15”.
Sentenza record a Cosenza sulla Carta del docente da assegnare anche i precari: un insegnante con sette anni contratti annuali sottoscritti tra il 2016 e il 2023, che ha fatto ricorso con Anief, ha chiesto e ottenuto dal giudice 3.500 euro più interessi. Nella sentenza, il giudice di Cosenza ha ricordato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1842/2022 ha chiarito che “l’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.)”.
Sulla Carta del docente ai precari si sta aprendo un ulteriore canale: i 500 euro vanno assegnati agli insegnanti precari, con tanto di interessi, non solo a chi svolge supplenze annuali e ora anche temporanee, come ha detto la Corte di Cassazione, a fine ottobre 2023, ma anche “riconosciuta in misura piena ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche”. A decidere in questo modo è stato il tribunale di Verona, che ha sentenziato favorevolmente l’istanza proposta dai legali che operano per il sindacato Anief, condannando il Ministero a pagare al supplente 2.500 euro complessivi, per le cinque supplenze svolte tra il 2018 e il 2023, pure se con contratti non annuali ma temporanei.
Non assegnare il bonus docente da 500 euro annui ai precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. A scriverlo è stata la Sezione VII del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842, che ha dato il via libera per “far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. La tesi dei giudici amministrativi, in linea con quella della Corte di giustizia europea, è ormai fatta propria dai tribunali del lavoro di mezza Italia. Anche quello di Venezia ha accolto tale orientamento condannando il ministero dell’Istruzione e del Merito, l’altro ieri, a dare 2.500 euro ad un insegnante che ha svolto 5 anni di supplenze formandosi a proprie spese. Il ricorso era stato depositato lo scorso mese di agosto dai legali Anief: in tre mesi, dunque, è arrivata la sentenza e anche pienamente favorevole al docente.