La norma sull’esclusione dei supplenti dalla Carta del docente è stata superata dai tribunali: lo dice, senza mezzi termini, il giudice del lavoro di Trieste che ha assegnato 3.000 euro ad un insegnante per i sei anni di precariato svolti senza ricevere il bonus per l’aggiornamento e che aveva presentato ricorso attraverso i legali del sindacato Anief. Nella sentenza viene scritto che “il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa”. Inoltre, viene ribadito quanto espresso il 27 ottobre scorso dalla Cassazione, che ha esteso la Carta per l’aggiornamento professionale anche a chi ha svolto o svolgerà una supplenza annuale fino al 30 giugno, perché non vi è “alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo”.