“In materia di formazione le norme di riferimento non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio”: a scriverlo è il giudice del lavoro del Tribunale di Udine che ha assegnato 2.500 euro ad un insegnante che attraverso i legali dell’Anief ha chiesto di ricevere la somma per le supplenze svolte tra il 2018 e il 2023.
Ancora una sentenza a Tivoli, a due passi da Roma, che sulla Carta del docente dà piena ragione alla tesi dell’Anief: va assegnata anche agli insegnanti precari. L’espressione del giudice, che ha fatto avere 3.000 euro di risarcimento a una precaria per le supplenze svolte tra il 2016 e il 2022: la sentenza fa il paio con quella emessa lo stesso giorno, martedì 10 ottobre, e anche in questo caso si conclude con “la condanna del Ministero convenuto a dare applicazione (..) a provvedere alla consegna alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 3.000,00, e con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo”, con “le spese del giudizio (…) poste a carico del Ministero convenuto”.
Entro il 31 dicembre il personale docente e ATA della scuola può chiedere all’amministrazione di procedere con la ricostruzione di carriera: la domanda va presentata attraverso la piattaforma telematica Polis Istanze on line e a questo scopo gli Uffici scolastici, come Milano, hanno allestito delle apposite guide per gli assistenti amministrativi che operano nelle segreterie, La stampa specializzata ricorda che la “competenza dell’istituzione scolastica, in materia di aggiornamento, riguarda tutto il personale scolastico immesso in ruolo dal 01/09/2000, che abbia già presente al SIDI una prima pratica di ricostruzione di carriera; tutto il personale ATA proveniente dagli Enti Locali, transitato nel comparto suola dal 01/01/2000 ai sensi della L. 124/1999”. Inoltre, le scuole si devono anche fare carico “dell’aggiornamento della ricostruzione di carriera di tutto il personale ATA proveniente dagli Enti Locali transitato nel comparto suola dal 01/01/2000, ai sensi della L. 124/1999”.
Con quale criterio lo Stato sottrae la Retribuzione professionale docente ai supplenti che hanno sottoscritto contratti di breve durata e saltuari? A chiederlo, non riscontrando giustificazioni valide, è stato il giudice del Tribunale di Marsala, sezione Civile e Lavoro, al quale si è rivolto un insegnante, difeso dai legali Anief, dopo avere rilevato che nelle buste paga ricevute negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 non era presente la voce stipendiale “RPD” – pari a circa 175 euro mensili - invece assegnata ai colleghi di ruolo o con supplenze di lunga durata. Il giudice, esaminata la normativa, ha accolto il ricorso Anief ritenendo che l’Amministrazione dovrà restituire al docente le migliaia di euro sottratte in modo illegittimo, comprensivi “i diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Determinante, nell’arrivare a questa conclusione, è stato anche il parere della Corte di Giustizia europea, per la quale, ha ricordato nella sentenza il giudice del Tribunale di Marsala «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» che però nella fattispecie non sussistono.