La "Retribuzione professionale docenti",pari a circa 175 euro ogni 30 giorni,va considerata anche per i docenti assunti per pochi giorni: a ribadirlo è stato il Tribunale di Trapani che, con una sentenza emessa il 15 ottobre ha assegnato ad una docente la Rpd, oltre gli interessi legali, che invece gli erano stati sottratti dall’amministrazione senza motivi validi (così come avviene per tutti i docenti con contratti “brevi o saltuari”. Ancora una volta, decisivo è stato il giudizio della Cassazione, troppo pesante per non essere preso in considerazione, così come avevano evidenziato i legali Anief che hanno preso in carico la difesa della docente.
Quasi 2.400 euro sono stati recuperati da una docente a tempo determinato che si è vista licenziare senza il pagamento delle ferie mai fruite: la donna si è rivolta ai legali dell’Anief, ha presentato ricorso al Tribunale di Trapani e ottenuto il risarcimento con gli interessi nel frattempo maturati, considerando che tutte le supplenze svolte dall’insegnante. Il giudice delle aule di giustizia di Trapani non ha avuto dubbi, spiegando, nella sentenza, che “come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, la normativa vigente circa il diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite, deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell’Unione (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022)”.
Il sindacato ANIEF avvia i ricorsi gratuiti per far ottenere anche a tutto il personale docente, Ata ed educativo a tempo determinato l’emolumento previsto dal Decreto Anticipi solo per il personale di ruolo. Ogni precario ha la possibilità concreta di recuperare fino a 1.500 euro. Adesioni on line aperte sul portale ANIEF.
Sull’assegnazione della Carta del docente è impossibile pensare che il legislatore non abbia sbagliato: andava assegnata pure ai precari. A sostenerlo è anche il Tribunale di Padova, che ha fatto avere a un insegnante i 2.500 euro che l’amministrazione scolastica gli aveva negato a fronte di cinque lunghe supplenze tra il 2018 e il 2023. Il giudice ha spiegato che in virtù del parere favorevole della Corte di Giustizia europea, ribadito con una chiara Ordinanza dell’anno scorso, vanno “disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l’art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato”. Tra le motivazioni citate dal Tribunale veneto figura anche il riferimento all’art. 282 d.lgs. 297/94, il cosiddetto Testo unico della Scuola, in base al quale “l’aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente.
Sentenza record a favore di un’insegnante precaria per il recupero della Carta del docente per più anni di supplenze svolte: ad emetterla è stato il Tribunale ordinario di Vicenza - prima sezione civile, settore delle controversie di lavoro e di previdenza – ha assegnato alla docente che ha presentato ricorso con Anief ben 4 mila euro partendo dal fatto che l’Unione europea “vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall’art. 4 Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento”. Inoltre, il giudice del Tribunale veneto ha fatto osservare che la Corte di Giustizia europea ha di recente ribadito come “l’indennità in questione”, il bonus annuale di 500 euro per l’aggiornamento, “sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”, posto anche “che le mansioni svolte dal docente a termine sono, evidentemente, del tutto identiche a quelle del docente di ruolo”. Il giudice ha quindi citato una lunga serie di sentenze e norme favorevoli ai precari e concluso Eche la soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo possa essere individuata dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni)”.