Non dare la Carta annuale del docente ai precari significa non applicare la direttiva UE 1999/70, gli degli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, oltre che procedere con erronea applicazione dell’art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e 64 del C.c.n.l. del 29/11/2007, nonché dell’art. 2 del d. lgs. n. 165/2001. A sostenerlo è il Tribunale di Rovigo, che, sollecitato a maggio dai legali Anief, il 18 luglio ha condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare 2.500 ad una docente che ha svolto supplenze annuali, presso scuole primarie e istituti comprensivi, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza favorevole al docente supplente difeso dall’Anief arriva dopo quelle espresse dalle aule giudiziarie di Treviso, Trani , Velletri, Venezia. E anche di Udine, dove il giudice ha detto che la card annuale da 500 euro va anche ai “docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.