“L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere”: non può essere giustificata “un’interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito”. L’ha scritto il giudice del lavoro di Terni, dopo avere esaminato il ricorso di una docente, presentato lo scorso marzo, per la mancata presenza in busta paga della retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza per l’anno scolastico 2018/2019, con il servizio svolto dal 26.09.2018 al 30.06.2019. Il giudice ha provveduto al “riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell’istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo”. Il risarcimento corrisponde a circa uno stipendio.