Non assegnare al docente precario la Carta annuale del docente “opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa euro-unitaria”, come indicato nel “richiamo dell’Ordinanza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-451/21”: a sostenerlo è la prima sezione civile del Tribunale di Vicenza, che ha assegnato 3.500 euro ad una docente per il mancato conferimento della card annuale per le supplenze svolte tra il 2014 e il 2022. In questa sentenza il giudice ha anche detto che su tale genere di ricorso è la posizione della “Corte di Giustizia” europea, “con pronuncia (interpretativa del diritto comunitario)” è “vincolante per il giudice nazionale”. E che non scatta nemmeno la “prescrizione quinquennale non avendo la prestazione di cui si discute natura retributiva e, in ogni caso, non attenendo la stessa, il diritto qui azionato, al pagamento di una somma di denaro (art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.) bensì solo, come si è già sopra detto, alla messa a disposizione di una simile somma secondo un meccanismo riconducibile allo schema della delegazione
(ovvero dell’espromissione o dell’accollo)”.