Ancora un intervento del giudice del lavoro su una ricostruzione di carriera realizzata dall’amministrazione con calcoli errati, con gravi danni economici: stavolta il calcolo in difetto ha riguardato una docente di Geografia che ha presentato ricorso, attraverso i legali Anief, per avere svolto prima dell’immissione in ruolo una decina d’anni di supplenze ritrovandosi “illegittimamente attribuita la prima fascia stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data di conferma in ruolo (CCNL personale del comparto scuola del 19.07.2011)”. Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha scritto che “è di solare evidenza il contrasto sussistente tra la normativa pattizia (art. 2 comma 3 cit.) e quello comunitario (commi 1 e 4 della clausola 4), contrasto che finisce con il riservare al docente assunto a tempo indeterminato un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che abbiano svolto il suo stesso lavoro con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2010”. Pertanto, il giudice ha collocato nella fascia superiore, corretta, l’insegnante decidendo anche di assegnarli un risarcimento pari a “4.208,06, oltre interessi”.