La Retribuzione professionale docente non può essere assegnata solo ad una parte del docente: va assegnata a tutti gli insegnanti, “anche luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato”. A scriverlo, in una sentenza esemplare, è il Tribunale di Cosenza, servizio lavoro, che ha accolto il ricorso di un supplente che per cinque annualità ha lavorato senza percepire l’Rpd. Il giudice del lavoro, facendo riferimento alla normativa euro-unitaria e anche all’Ordinanza n. 20015 della Cassazione Sezione Lavoro del 27 luglio 2018, non ha avuto dubbi nel riconoscergli “la retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022)” e a condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito “al pagamento a tale titolo dell’importo – non contestato – di € 5.435,88 oltre interessi dal dovuto al saldo”.