Ridurre la portata delle supplenze all’interno della ricostruzione della carriera è un’operazione discriminante: tutto il precariato concorre alla formazione della carriera. A ribadirlo è stata la Corte d’appello di Trieste – Collegio Lavoro - che ha confermato la sentenza di un anno fa emessa dal giudice di Pordenone a proposito della richiesta di un insegnante di essere collocato su uno scaglione stipendiale maggiore e quindi di rivedere le modalità di conteggio degli anni precedenti all’immissione in ruolo. Rigettando il ricorso del ministero dell’Istruzione, la Corte di Trieste ha ricordato che “la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva n. 70/1999” della Commissione europea, così come aveva già detto il giudice di Pordenone, non può essere aggirata. Altrimenti si ricadrebbe in un trattamento diversificato, quindi illegittimo, tra personale di ruolo e precario, ancora di più perché nei fatti ad entrambi vengono richieste le medesime funzioni e responsabilità lavorative. Inoltre, il docente ha ricevuto 2.109,65 euro derivante dalle differenze di trattamento scaturite dal passaggio su scaglione stipendiale maggiore, anche relative al passato.