Negare ai precari la Carta del docente è “in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale”: a scriverlo è il Tribunale di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, che ha accolto il ricorso di un’insegnante, difesa dai legali Anief, per avere lavorato tre anni come supplente (dal 2020 al 2023) senza ricevere la card da 500 euro annui, condannando dunque il ministero dell’Istruzione ad assegnargli i 1.500 negati.
“La disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato risulta effettivamente priva di oggettiva e plausibile spiegazione, rispetto alla finalità dell’istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11/.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”: lo dice la sezione Lavoro del Tribunale di Roma accogliendo il ricorso di un’insegnante che per cinque anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 ha svolto supplenze senza ricevere la Carta del docente. Il giudice, dunque, ha deciso che alla docente andranno 2.500 euro.
L'emolumento della Retribuzione professionale docente “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”; inoltre, “ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, gli assunti a tempo determinato, anche per pochi giorni, “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”. A sostenerlo è il giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che ha esaminato il ricorso di una docente che ha svolto delle supplenze “per 233 giorni nell’anno scolastico 2018/2019, per 3 giorni nell’anno scolastico 2019/2020 e per 42 giorni nell’anno scolastico 2020/2021”, condannando il Ministero ad assegnargli 1.617 euro più accessori.
Con una importante sentenza del 16 maggio 2023, il Tribunale di Salerno, operando una netta distinzione tra rinuncia all’assegnazione e rinuncia alla sede, accoglie il ricorso, patrocinato dall’avv. Elda Izzo, della rete legale ANIEF, e dall’avv. Attilio Caliendo, e per l’effetto accertata e dichiarata la sussistenza del diritto della ricorrente a ottenere un incarico di supplenza presso una delle sedi indicate nella domanda ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attribuire alla stessa un incarico a tempo determinato per la classe di concorso ADSS, sulla base della sua posizione nelle graduatorie incrociate (GAI), presso un’istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda.
Dal momento in cui la Corte di Giustizia europea ha detto che la Carta del docente va anche ai precari, i giudici nazionali non possono che prenderne atto e dare seguito a quella posizione: lo scrive il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, che per questa ragione ha anche assegnato 2.500 euro ad un docente che ha presentato ricorso con i legali Anief dopo avere svolto cinque supplenze annuali formandosi a proprie spese. Il giudice ha spiegato che “è noto che l’interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell'Unione (per tutte, Cass. 8.2.2016, n. 2468)”.