Sono arrivate ad oltre 15 mila le adesioni degli insegnanti precari al ricorso per ottenere la Carta annuale del docente per l’aggiornamento negata in modo illegittimo negli ultimi cinque anni. A comunicarlo è il sindacato Anief, il cui operato ha convinto pure il Consiglio dei ministri ad cambiare la Legge 107/15, anche se solo per un parte di precari, e il ministero dell’Istruzione e del Merito a fornire le istruzioni operative su come richiedere il pagamento e l'utilizzo della carta annuale.
Sulla carta del docente da estendere ai precari “va data continuità all’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di merito” che si dice favorevole: lo scrive il giudice del lavoro di Venezia che ha dato ragione ai legali Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Maria Maniscalco e Denis Rosa, che operano per l’Anief, secondo i quali i supplenti hanno pieno diritto “ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art.1 della Legge n. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell’Amministrazione convenuta all’erogazione della “Carta Docente” e al pagamento dell’importo di €500 dovuto per ciascun anno”.
"Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Salva-infrazioni con nuove norme per i lavoratori della scuola: il tema è quello della procedura 4231 attivata nel 2014 dalla Commissione europea sui precari, ma anche la denuncia presentata dall'Anief ed accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali nel 2019 e, ancora, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2021". A dichiararlo è stato oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel commentare le novità approvate in ambito scolastico.
“La situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali, qualora l’entità del lavoro svolto. Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi”: a scriverlo è il Tribunale di Pescara, sezione lavoro, nell’esaminare il ricorso di un docente che ha svolto due supplenze annuali senza ricevere i 1.000 euro della formazione e dell’aggiornamento professionale. Nel risarcire l’insegnante della somma, il giudice del lavoro ha rimarcato che a ricevere la Carta docente sono per legge tutti i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Escludere i supplenti annuali non ha quindi senso.
“Il mancato riconoscimento del beneficio” della Carta del docente “ai docenti assunti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari”: a stabilirlo è stato il Tribunale di Pescara che ha dato ragione ai legali Anief che avevano presentato un ricorso in difesa di una docente con “diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021)” senza vedersi mai assegnare la copertura economica utile a coprire le spese per l’aggiornamento professionale obbligatorio.