Nuova vittoria per il sindacato rappresentativo Anief: il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, ha condannato il Mim al pagamento di un risarcimento nei confronti di un docente precario, con 6 anni di supplenze alle spalle. Il giudice ha fatto assegnare 500 euro annui, per un totale di 3mila euro
Ancora una sentenza che decreta l’assegnazione della Retribuzione professionale docente, pari a circa 175 euro mensili, anche ai precari con contratti di breve durata: a emetterla è stato Tribunale di Padova, sezione Lavoro, rispondendo in questo modo al ricorso, presentato dai legali Anief, di un insegnante della scuola secondaria di secondo grado che ha svolto delle supplenze con “il Ministero dell’Istruzione negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18 in attività di docenza mediante la stipula di vari contratti d’insegnamento a tempo determinato”. Al docente il giudice ha assegnato circa 1.800 euro più interessi legali.
Il giudice ha dapprima appurato “che le mansioni svolte dal ricorrente, e più in generale dai docenti titolari di incarichi a breve o brevissimo termine, non appaiono, sulla base delle difese svolte dalle parti, differire dal punto di vista qualitativo da quelle svolte dai docenti a tempo indeterminato o da quelli assunti a tempo determinato con termine fissato al 30 giungo o al 31 agosto”. Quindi, il Tribunale veneto ha fatto sottolineare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l’art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i Tribunali hanno appurato che la Retribuzione professionale docente e la Cia per il personale Ata risultano un diritto di tutti i lavoratori, anche di chi svolge un solo giorno di supplenza. Estrapolare dallo stipendio la Rpd è discriminante, perché si vanno a privare dei lavoratori già pagati molto meno di quello che meriterebbero, di circa 175 euro mensili. Per questo l’Anief è sempre più determinata nel presentare, con i propri legali, i ricorsi ad hoc per il recupero della Retribuzione professionale docente: ogni docente potrà valutare direttamente con le nostre strutture territoriali quale è l’entità della somma da recuperare istanza di recupero delle somme”.
Stamani Marcello Pacifico, leader del sindacato rappresentativo Anief, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’agenzia Italia stampa. Il sindacalista ha parlato della carta docenti e ha sottolineato come grazie “all’operato del sindacato nel decreto salva-infrazioni sia stato riconosciuta ai precari con contratto al 31 agosto”. Ha anche ribadito come “ciò non basta, è necessario estenderla a tutti i supplenti. Per questo è necessario aderire all’azione legale promossa da Anief”.
La pandemia da Covid ci ha insegnato che la didattica a distanza è una risorsa preziosa in circostanza di forza maggiore che obbligano gli studenti a non frequentare la scuola: tutti i docenti l’hanno portata avanti, perché però solo quelli di ruolo hanno potuto contare sul bonus annuale della formazione di 500 euro? A farlo notare è stato il giudice del lavoro del Tribunale di Treviso che ha per questo motivo assegnato 5 annualità di Carta del docente, ad un’insegnante, pari a 2.500 euro. Nella sentenza, emessa il, si legge che “la Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all’emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma 121 L.107/15”.
Se “la PA si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico”, allora “deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”: a scriverlo, in una sentenza pubblicata il 29 giugno scorso, è stato il Tribunale di Treviso nell’esaminare il ricorso prodotto da un’insegnante precaria che ha rivendicato la Carta del docente per le due annualità, 2020/21 e 2021/22, svolte come supplente. Il giudice del lavoro ha quindi ricordato quanto affermato, con pronuncia 1842/22, dal Consiglio di Stato: tale sistema, oltre a discriminare il personale della scuola, “collide – anche - con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”. In conclusione, all’insegnante verranno presto assegnato le 1.000 euro della card elettronica dell’importo di 500 euro annuali introdotta dall’art. 1 comma 121 L.107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.