Nessun dubbio, nessun ripensamento. Sulla Carta del docente i giudici hanno solo una certezza: deve essere fornita annualmente anche ai precari. L’ha confermato anche la IV sezione Lavoro del Tribunale di Roma, che ha condannato l’amministrazione a risarcire con 2.000 euro, più interessi, una insegnante che tra il 2020 e il 2024 ha svolto l’attività obbligatoria di formazione professionale a proprie spese.
I diritti del personale non cambiano a seconda del contratto stipulato dai lavoratori. È un principio base di uno Stato democratico contenuto anche nella Costituzione italiana e nelle direttive europee, a partire dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio UE del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Lo ricorda oggi il sindacato autonomo Anief, in procinto di essere convocato per l’avvio della contrattazione del Ccnl 2022-24 di Istruzione, Università e Ricerca, ma anche per la sequenza contrattuale del precedente Ccnl 2019-21.
“Certamente la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”: lo scrive il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, rispondendo con sentenza al ricorso predisposto dai legali del sindacato Anief in difesa di una insegnante che ha svolto supplenze tra il 2019 e il 2024 senza ricever la Carta del docente utile alla formazione e all’aggiornamento professionale.
In arrivo il bando di concorso docenti Pnrr 2: al termine dell’informativa al ministero dell’istruzione e del merito che si è tenuta ieri Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief, si è collegata in diretta con Orizzonte scuola Tv per fare il punto della situazione. I bandi saranno pubblicati prima di Natale
Il tribunale di Palermo ha dato un’altra volta ragione a un precario: il giudice ha infatti confermato che durante le vacanze di Natale e Pasqua i docenti precari sono in servizio, non in ferie. Dunque, il ministero è stato condannato a versare oltre 4mila euro a favore del docente assistito dai legali Anief.
“Il personale Ata della scuola è tra le componenti più importanti del comparto dell’Istruzione, ma è anche il meno pagato e valorizzato. È ora di cambiare, perché così non può andare avanti”. Lo ha detto oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, nel presentare il programma specifico per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola in vista del rinnovo delle Rsu che a seguito dell'accordo sottoscritto all’Aran alcuni giorni fa si svolgeranno a metà aprile 2025.
Ancora numeri altissimi, numeri da record. Sono quelli che continua ad inanellare il sindacato Anief che le azioni giudiziarie, in difesa dei diritti dei lavoratori della scuola, in prevalenza insegnanti e Ata precari: solo nel mese di novembre 2024, l’azione in tribunale dei legali che operano per l’organizzazione sindacale autonoma ha prodotto ben 1 milione e 769mila euro di risarcimento complessivo. Se si guarda al 2024, dallo scorso mese di gennaio sono oltre 14 i milioni di euro recuperati, attraverso quasi 6mila sentenze vinte nei tribunali di tutte le regioni italiane.
“Il parametro della ‘non discriminazione’ impone all’interprete di estendere il trattamento originariamente previsto solo a favore del docente a tempo indeterminato”: lo scrive il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, a seguito del ricorso promosso dai legali che operano per Anief, in difesa di una insegnante che ha svolto supplenze annuali tra il 2021 e il 2023 e alla quale ha destinato 1.000 euro di risarcimento, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta Attribuzione”.
Quattro supplenze annuali corrispondono a 2 mila euro negati di Carta del docente: sono quelli che il giudice del lavoro di Verona ha deciso di assegnare ad una precaria che ha insegnato con contratti a tempo determinato tra il 2019 e il 2023, più, si legge nella sentenza, “la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Diventano pubbliche le ragioni della Consulta rispetto all’incostituzionalità di una serie di profili presenti nella Legge 26/2024, n. 86 sulla autonomia differenziata approvata lo scorso giugno,emersi a seguito dei ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania e rispetto ai quali il sindacato Anief si è costituito con una memoria in difesa dei livelli omogenei di istruzione su tutto il territorio nazionale: stamani la Corte Costituzionale ha infatti messo a disposizione on line le motivazioni che lo scorso 12 novembre hanno portato gli stessi giudici a dichiarare ben 11 articoli della Costituzione italiana violati da quel testo di legge
Come riporta la rivista specializzata Orizzonte scuola, per quanto riguarda lo stipendio dicembre 2024, “nell’area riservata di NoiPa è già visibile l’importo che sarà corrisposto intorno alla metà del mese per agevolare le spese natalizie. Il cedolino sarà visibile a ridosso dell’accredito, per cui al momento si ragiona solo su quell’importo visibile che purtroppo non ha mancato di deludere le aspettative di alcuni lavoratori”. Mentre “per alcuni la tredicesima del 2024 sarà allietata dal cosiddetto Bonus Natale, fino a 100 euro in caso dei prescritti requisiti”, “per altri è stata una delusione nata dal confronto con l’importo del 2023. Tuttavia, tale confronto risulta sbagliato perché la tredicesima 2023, una delle più ricche in assoluto, aveva beneficiato dell’anticipo del rinnovo contrattuale erogato con una tantum, che aveva reso così consistente la mensilità di dicembre”.
“Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per tutti gli a.s. per i quali è stata avanzata domanda (ad eccezione dell’anno scolastico 2017/2018, coperto da prescrizione), tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica”. A questa conclusione è giunto il giudice del Lavoro di Treviso esaminando il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto attività di supplenza annuale nella scuola secondaria tra il 2017 e il 2023.
Lo scorso anno lo Stato italiano ha aperto alla Carta del docente per i precari: gli effetti della norma, però, non possono considerarsi esauriti con l’annualità e quindi valgono inevitabilmente anche per il futuro. A sostenerlo è il Tribunale di Verona, che ha esaminato, accogliendo la richiesta, il ricorso mosso dai legali Anief in difesa di un insegnante che prima di essere assunto “a tempo indeterminato dal 1.9.2023” ha svolto una supplenza annuale nell’a.s. 2022/23: nel condannare il Ministero a risarcire il docente ricorrente con i 500 euro della card per l’aggiornamento, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”, il giudice ha ricordato che Stato italiano ha emanato l’art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il riferimento all’anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro”.
“La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
I tribunali continuano a fornire risposte positive alle richieste sindacali di superare il blocco delle progressioni giuridiche ed economiche per l’anno 2013: attraverso sentenza la norma, prevista dall’articolo 9 del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/10 nell’ambito del “contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, viene superata e introduce il riconoscimento giuridico per il personale docente, educativo ed Ata della scuola. L’ultima sentenza di questo stampo è quella emessa dal tribunale di Arezzo che ha confermato l’orientamento della Cassazione e della Corte d’Appello di Firenze, riconoscendo il diritto di tutto il personale scolastico a vedersi attribuita l’anzianità giuridica per l’anno 2013.
“L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.)”. Lo scrive il Tribunale del lavoro di Verona rispondendo positivamente al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto, tra il 2021 e il 2023 due supplenze di lunga durata: il giudice ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire la docente con i 1.000 euro inizialmente negati dall’amministrazione, “oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Sono 500 mila i precari della scuola italiana con più di 36 mesi di servizio. Se fossero dipendenti del privato sarebbero stati stabilizzati, mentre nella scuola pubblica sono abusati dallo Stato italiano con contratti più sfavorevoli rispetto al personale di ruolo per risparmi di bilancio. Risparmi che, in verità, da quando i legali Anief hanno denunciato in Europa la persistente violazione della direttiva europea sui contratti a termine, poi sono ammortizzati dai milioni di euro di risarcimenti disposti dai giudici: 30 milioni di euro soltanto a seguito dei ricorsi patrocinato dal giovane sindacato negli ultimi due anni.
Sulla norma che impedisce di assegnare la Carta del docente ai precari vanno rivisti i principi legislativi e c’è sempre più apertura anche per le supplenze ‘brevi e saltuarie’ nei casi in cui vi sia “una significativa continuità della docenza”: lo scrive il Tribunale Ordinario di Vicenza, Ufficio Lavoro, accogliendo con favore il ricorso prodotto dal sindacato Anief in difesa di una insegnante che ha svolto supplenze annuali e temporanee con contratti consequenziali.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto a una docente iscritta al sindacato Anief il diritto a percepire un’indennità sostitutiva per ferie non godute pari a 10.453,07 euro. La decisione riguarda gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024, confermando un principio fondamentale nella tutela dei diritti dei docenti che hanno stipulato contratti a tempo determinato negli ultimi dieci anni.
Quando si affronta l’annosa questione della Carta del docente da assegnare anche ai precari non si possono eludere “i principi espressi” dalla Corte di “Cassazione 29961/2023” e nemmeno “l’ orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di merito”: è quanto scrive il Tribunale di Venezia rispondendo favorevolmente al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante di scuola superiore che “ha prestato attività didattica alle dipendenze del Ministero resistente, in forza di contratti a termine” sottoscritti tra il 2020 e il 2023.
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