“Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per tutti gli a.s. per i quali è stata avanzata domanda (ad eccezione dell’anno scolastico 2017/2018, coperto da prescrizione), tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna Ministero a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica”. A questa conclusione è giunto il giudice del Lavoro di Treviso esaminando il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto attività di supplenza annuale nella scuola secondaria tra il 2017 e il 2023.
La decisione è stata presa dal giudice del Lavoro tenendo conto, si legge nelle conclusioni del Tribunale veneto, “della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro” del 27.11.2023, che sulla base del rinvio pregiudiziale disposto dal “Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato” una serie “di principi di diritto”, il primo dei quali così recita: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Sempre rispetto alla Carte del docente da allargare ai precari della scuola, il Tribunale di Treviso ha ricordato che “La Corte Giustizia dell’Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.2022” giungendo alla conclusione che “ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” prodotto per i Paesi UE, quindi “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”.
“Tranne il primo anno, caduto in prescrizione per la norma che fa decadere i ricorsi di questo genere dopo un quinquennio dalla stipula del contratto a tempo determinato, la professoressa ha ottenuto in piano quanto chiesto attraverso gli avvocati del giovane sindacato la cui linea difensiva si è dimostrata ancora una volta vincente”, ha commentato Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief. “Quello della prescrizione, lo abbiamo detto tante volte, è un problema purtroppo non superabile: quindi, coloro che sono interessati a recuperare i 500 euro annuali illegittimamente negati sono invitati a non attendere troppo tempo proprio per non cadere in questo limite. Per quanto riguarda invece l’esito del ricorso possiamo dire che, proprio sulla base di quanto deciso un anno fa dalla Suprema Corte di Cassazione, e 12 mesi prima dalla Corte di Giustizia Europea, oltre che dal Consiglio di Stato, è oramai chiaro che le possibilità di recupero delle quote utili alla formazione professionali risultano sempre più alte. Per avviare la richiesta – conclude Pacifico – basta presentare ricorso gratuito attraverso il sindacato Anief".
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 tramite la Carta
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto,
condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo
complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
- Respinge ogni diversa pretesa
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore
della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 700,00=, oltre
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari.
Treviso, 28/11/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
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