Quali differenze professionali ci sono tra un insegnante precario e un insegnante con contratto a tempo indeterminato? Nessuna. L’uguaglianza riguarda i doveri, ma anche i diritti. Lo ha ricordato il giudice del lavoro di Rovigo nell’esaminare il ricorso, proposto dai legali che operano per il sindacato Anief, riguardante un insegnante che tra il 2021 e il 2023 ha svolto supplenze in Veneto. Determinante, ai fini dell’esito della sentenza, oltre che i pareri espressi dai giudici di rango superiore, è stata anche la sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro nella quali si spiega che “l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari”. Ne consegue cje “la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell’Amministrazione convenuta”.