Da evidenziare quelli su semplificazione concorso ordinario, assunzioni e contenzioso relativo ai concorsi per dirigente scolastico, per i facenti funzione Dsga, per gli idonei insegnanti dell’attuale concorso straordinario. Ancora, proposte inerenti al concorso per titoli per gli insegnanti di religione cattolica, alla conferma dei ruoli dei diplomati magistrale assunti dalle GaE, alla mobilità straordinaria - vincoli triennali, assegnazione provvisoria – aliquote al 40%. Emendamenti poi per la trasformazione dei posti in deroga in organico di diritto su sostegno, per l’aggiornamento della prima fascia Gps, l’assunzione da elenchi sostegno di tutto il personale specializzato, abilitato e non.
Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): “Ancora una volta ci dimostriamo l’unico sindacato in grado di dialogare con il legislatore. Molte delle nostre denunce e alcune delle nostre proposte emendative, come ormai di consueto, sono state presentate dai gruppi parlamentari. Ora l’intero Parlamento si assuma la responsabilità di valutare con attenzione e di approvare quelle giuste modifiche al decreto legge in esame”.
PROCEDURE CONCORSUALI SEMPLIFICATE
Gli emendamenti 10.40, 10.41, 10.43, 10.44 sono volti ad una semplificazione delle procedure concorsuali prevedendo lo snellimento delle prove attraverso l’espletazione di una sola prova scritta ed una orale nonché alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale che concorrerebbe alla formazione del punteggio finale
CONCORSO E CONTENZIOSO DIRIGENTE SCOLASTICO
Gli emendamenti 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14 si occupano di risolvere il contenzioso avverso la prova orale del concorso 2017, le prove scritte e orali dei concorsi 2011 e 2017 prevedendo un nuovo corso-concorso per i ricorrenti, mentre il 10.0.14 utilizza le graduatorie dei vincitori dell’ultimo concorso in coda alle attuali graduatorie di merito per il conferimento degli incarichi, nel caso abbiano già rifiutato una prima proposte d’incarico.
FACENTI FUNZIONE DSGA
Gli emendamenti 10.58, 10.0.15 e 10.0.16 prevedono un concorso per titoli ed esami riservato ai facenti funzione DSGA con tre anni di servizio anche senza la laurea e l’apertura di graduatorie ad esaurimento per la loro assunzione.
PERSONALE PRECARIO
L’emendamento 10.0.17 autorizza l’assunzione del personale abilitato, specializzato e non con corsi di formazione successivi ai fini del reclutamento con 36 mesi di servizio su posti di sostegno; il 10.0.18 riapre la prima fascia delle GPS al personale specializzato e abilitato. L’emendamento 10.0.19 permette l’inserimento degli idonei (3mila) dell’attuale concorso straordinario per il personale precario docente della scuola secondaria nelle graduatorie finali utili ai ruoli, mentre il 10.0.20 prevede una graduatoria per titoli per assumere i docenti di religione cattolica con 24 mesi di servizio; il 10.0.21, infine, permette la conferma dei ruoli e l’annullamento dei licenziamenti con la conferma del servizio svolto per i docenti con diploma magistrale che sono stati assunti con riserva dalle Gae e hanno superato l’anno di prova.
PERSONALE IN SERVIZIO ALL’ESTERO
Gli analoghi emendamenti 11.0.2 e 11.0.4 insieme all’emendamento 11.0.5 e al 11.0.3 Mirabelli apportano modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in particolare sui vincoli di permanenza del personale già in servizio.
MOBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO
Gli emendamenti 1.0.4 introducono norme per prorogare i termini per la mobilità straordinaria del prossimo anno scolastico, con una aliquota al 40% dei posti e con un vincolo triennale in attesa della sottoscrizione di un nuovo CCNI, con il 1.0.5 che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159 e il 1.0.12 che modifica l’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145), abolendo il vincolo quinquennale. L’1.0.8 rimodula la sola aliquota destinata alla mobilità interprovinciale. Il 1.0.6 ripristina il vincolo triennale per i soli vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106, mentre l’emendamento 1.0.7 reca misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19 in deroga ai vincoli esistenti anche per tutti i neo-assunti che hanno superato al 30 giugno l’anno di prova.
ORGANICI DI SOSTEGNO
L’emendamento 1.0.11 trasforma tutti i posti in deroga di sostegno dall'organico di fatto all’organico di diritto.
Elenco emendamenti evidenziati
10.40 Iannone, La Russa, Totaro (semplificazione concorsi)
10.41 Rampi (semplificazione concorsi)
10.43 Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli (Concorso per titoli)
10.44 Richetti (concorso per titoli)
10.58 Gallone (Concorso dirigenti tecnici)
10.0.11 Stabile (contenzioso Concorso DS 2017
10.0.12 Iannone, La Russa, Totaro (Contenzioso Concorso DS 2017)
10.0.13 Iannone, La Russa, Totaro (Contenzioso Concorso DS 2017)
10.0.14 Vitali (Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)
10.0.15 Iannone, La Russa, Totaro (Attivazione concorso riservato DSGA)
10.0.16 Iannone, La Russa, Totaro (Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)
10.0.17 Iannone, La Russa, Totaro (Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)
10.0.18 Iannone, La Russa, Totaro (Riaperture elenchi aggiunti GPS)
10.0.19 Iannone, La Russa, Totaro (Graduatorie di merito concorso straordinario)
10.0.20 Iannone, La Russa, Totaro (Graduatorie per titoli 7mila IRC)
10.0.21 Iannone, La Russa, Totaro (Conferma ruoli DM assunte con riserva)
11.0.2 Mirabelli (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
11.0.3 Faraone, Grimani (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
11.0.4 Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
11.0.5 Bottici, Ferrara (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
1.0.4 Iannone, La Russa, Totaro (Mobilità straordinaria)
1.0.5 Iannone, La Russa, Totaro (Vincolo Triennale)
1.0.6 Faraone, Grimani (Vincolo Triennale)
1.0.7 Iannone, La Russa, Totaro (Assegnazione provvisoria)
1.0.8 Iannone, La Russa, Totaro (Aliquota mobilità 40%)
1.0.9 Iannone, La Russa, Totaro (Mobilità straordinaria)
1.0.10 Iannone, La Russa, Totaro (Mobilità ds)
1.0.12 Iannone, La Russa, Totaro (Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1.0.11 Iannone, La Russa, Totaro (Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)
Testo emendamenti evidenziati
10.40 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).».
10.41 Rampi
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.».
10.43 Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».
10.44 Richetti
Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale».
10.58 Gallone
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: «11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b). 11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 91 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b). 11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge. 11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
10.0.11 Stabile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato»
10.0.12 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis. (Contenzioso Concorso DS 2017)
- Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.
- I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».
10.0.13 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. 1. A1 fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
- Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»
10.0.14 Vitali
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. (Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)
- Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.»
10.0.15 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. (Attivazione concorso riservato DSGA)
- Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.
- Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.»
10.0.16 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. (Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)
- In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».
10.0.17 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. (Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)
- In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'amo 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella Il fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
- Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
- In via residuale si procederà all'immissione in ruolo: a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno. b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. 4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».
10.0.18 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. (Riaperture elenchi aggiunti GPS)
- In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 del'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».
10.0.19 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. 1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».
10.0.20 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».
10.0.21 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis. (Conferma ruoli)
- Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma»
11.0.2 Mirabelli
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis. (Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
- Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.'';
- b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente ''tre'';
- c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».
11.0.3 Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
- Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica''.
- b) all'articolo 21, comma 2, la parola: ''sei'' è sostituita dalla seguente: ''tre''.
- c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: ''8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011''.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.4 Angrisani, Granato, Abate, Corrado, Crucioli, Lezzi, Morra
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 11-bis. (Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)
- Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente: ''Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica'';
- b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: ''sei'' è sostituita con la seguente: ''tre'':
- c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente: ''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011.11 personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posi-124 zione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055''.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.».
11.0.5 Bottici, Ferrara
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: ''nell'arco dell'intera carriera'', sono sostituite dalle seguenti: ''consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale'';
- b) le parole: ''di detto periodo'', sono sostituite dalle seguenti: ''di detti periodi''.».
…………………………..
1.0.4 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. (Mobilità straordinaria)
- Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo.
- Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
- Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-octies punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
- Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».
1.0.5 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis. (Modifica dell'articolo I del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
- All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: ''dopo cinque anni scolastici'' con le seguenti: ''dopo tre anni scolastici'';
- b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
- c) il comma 17-novies è soppresso».
1.0.6 Faraone, Grimani
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. (Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)
- Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente: ''3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso20 di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale''».
1.0.7 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. (Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)
- Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».
1.0.8 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis. (Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)
Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».
1.0.9 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis. (Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche) 1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo. 2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza»
1.0.10 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis. (Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche) 1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste. 2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».
1.0.12 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 1-bis. (Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
- È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».
1.0.11 Iannone, La Russa, Totaro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis. (Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)
- Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»
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