Le richieste di modifica riguardano gli organici di sostegno in deroga, la proroga dei contratti Covid, la card per l’aggiornamento anche al personale precario, la mobilità e assegnazione provvisoria dei lavoratori di ruolo in deroga ai circoli, l’assunzione dei Dsga facenti funzione, i ricorrenti del concorso Dirigenti scolastici. “Ancora una volta, chiediamo alla politica attenzione e un voto per cambiare la scuola, anche in vista del nuovo anno che senza questi provvedimenti si preannuncia più complicato degli altri”, dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief
Il Disegno di Legge 41/2021, cosiddetto Decreto sostegni, dopo l’approvazione al Senato con A.S. 2144, è passato alla Camera con A.C. 3099 e il suo esame è iniziato l’11 maggio. L’articolo che interessa il mondo della scuola è il numero 31 che è stato modificato dal Senato e reca anzitutto un complessivo incremento di 300 milioni per il 2021: delle risorse stanziate per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal Covid19.
Nello specifico, il comma 5 disciplina il regime di assenze del personale delle scuole statali, comunali e paritarie, delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, delle università e delle istituzioni AFAM connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che – in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica – i collegi universitari di merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'a.a. 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento.
Gli emendamenti rimasti al vaglio di tale articolo, fra cui molti presentati dal giovane sindacato Anief sono il 31.010 sulla trasformazione dell’organico di sostegno, il 31.7 e 31.6 sulla proroga dei contratti Covid per attività estiva, il 31.8 sull’estensione card docenti, gli emendamenti 31.03, 31.04, 31.06 e 31.08 sulla proroga mobilità straordinaria. C’è anche l’emendamento 31.09 sulla assegnazione provvisoria a sostegno del personale scolastico a ristoro dei divieti di spostamento tra le regioni; il 31.07 per la creazione di un corso intensivo per l’immissione in ruolo di tutti i docenti che hanno una sentenza positiva in primo grado e per coloro che hanno superato ai concorsi la prova scritta.
Rimane ancora da considerare la proposta 31.05 che intende far bandire un concorso Dsga per tutti i facenti funzione con tre anni di servizio e per gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Infine, va ricordato l’emendamento 31.011 che intende riconoscere l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico.
Di seguito il testo analitico degli emendamenti sopracitati:
31.8.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107.
Onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Rampelli Fabio, Lucaselli Ylenja
31.03.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
- All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
- Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.
- Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-octies punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.
- Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal numero 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.
- Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.
Onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio
31.08.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
- Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.
- In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza.
Onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio
31.06
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)
- Per l'anno scolastico 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.
Onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Rampelli Fabio, Lucaselli Ylenja
31.04.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)
- All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 17-octies, punto 3, sostituire le parole: «dopo cinque anni scolastici» con le seguenti: «dopo tre anni scolastici»;
- b) il comma 17-octies, punto 3-bis, è soppresso;
- c) il comma 17-novies è soppresso;
onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Rampelli Fabio, Lucaselli Ylenja
31.09.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)
- Per l'anno scolastico 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.
Onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio
31.07
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
- Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
- Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Onorevoli Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.
31.05.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Attivazione concorso riservato DSGA)
- Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.
- Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
Onorevoli Bucalo Carmela, Frassinetti Paola, Mollicone Federico, Trancassini Paolo, Lucaselli Ylenja, Rampelli Fabio
31.011.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Abilitazione all'insegnamento)
- È riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, per le specifiche classi di concorso, agli insegnanti che abbiano prestato servizio per un periodo corrispondente ad un anno scolastico, anche in modo frazionato, in istituti scolastici a cui in tale periodo era riconosciuta la parità.
Onorevoli Ruffino Daniela, Gagliardi Manuela, Pedrazzini Claudio, Della Frera Guido, Napoli Osvaldo, Rospi Gianluca, Silli Giorgio.
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