Un primo pacchetto di proposte vorrebbe utilizzare in maniera permanente il doppio canale introdotto, cancellando o riducendo il numero di annualità di servizio richiesto per gli inseriti nella prima fascia delle GPS, comunque, valutando anche quello prestato nel sistema nazionale di istruzione, e restando tutti i partecipanti del concorso straordinario. Sarebbe pure necessario scorrere la seconda fascia per le assunzioni, riaprendola, nonché sciogliere la riserva anche per i titoli di abilitazione o sostegno conseguiti dopo il 31 luglio.
Se si vuole evitare alla scuola la più grande caccia al supplente della storia con quasi centomila posti autorizzati non assegnati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, c’è solamente una soluzione: approvare gli emendamenti che Anief ha suggerito per modificare il decreto Sostegni-bis e pervenuti alla V Commissione Bilancio della Camera. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale, vanno attuate una serie di disposizioni per impedire l’assegnazione di un numero inaudito di supplenze, probabilmente vicino al record storico delle 250mila, con tutto ciò che comporterebbe sul piano della mancata copertura dei posti liberi dal 1° settembre compromettendo sempre più il diritto allo studio di tanti alunni.
Le richieste del giovane sindacato vanno dalla necessità di rendere permanente il doppio canale di reclutamento all’assegnazione di tutte le cattedre destinate all’immissione in ruolo, dall’assunzione a tempo indeterminato dei partecipanti al concorso straordinario della secondaria come degli abilitati o specializzati della prima fascia Gps anche senza i tre anni minimi di servizio oltre quello in corso nelle sole scuole statali, come ancora di chi fino, se necessario, a coloro che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo anno. Da qui le proposte per assumere anche tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio, come previsto nel settore privato, validare anche il servizio svolto presso il sistema nazionale di istruzione (scuole paritarie, comunali, iefp). Ma fondamentale rimane la necessità di assumere pure i docenti collocati nella seconda fascia delle Gps, da aggiornare per tale scopo, e previo conseguimento dell'abilitazione o della specializzazione con corsi loro riservati Pas e TFA.
Il sindacato sa bene cosa fare per salvare il prossimo anno scolastico da una sicura debacle per la mancata copertura di una quantità altissima di cattedre scoperte durante le convocazioni. Normalizzare il doppio canale di reclutamento, attingendo equamente i nuovi docenti da concorsi e graduatorie, e non limitarlo all’emergenza Covid; assegnare comunque ai precari, con contratti a tempo indeterminato, le cattedre destinate ai vincitori di concorso ma non collocate a loro per la mancata pubblicazione delle graduatorie; prevedere, all’occorrenza, anche l’assunzione a tempo indeterminato di tutto coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi della legge 159/2019, oltre al personale abilitato o specializzato presente in prima fascia delle Gps e a quello presente nella seconda fascia.
Tra le richieste formulate da Anief, sempre per modificare il dl Sostegni-bis, figura anche la necessità di includere tra coloro che hanno diritto a sostenere l’anno di formazione-prova finalizzato all’immissione in ruolo, pure coloro che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo ciclo del TFA, come gli idonei dei cicli precedenti. Si chiede poi, come previsto nel settore privato dalla legge 96/2018, di includere nell’iter di formazione annuale, con esame finale ed eventuale assunzione a tempo indeterminato, tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio nell’ultimo decennio e non tre. Inoltre, se per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento devono essere considerate imprescindibili tre annualità di servizio, allora si esorta a considerare valido anche il servizio svolto nell’anno scolastico in corso, il 2020/21.
Il giovane sindacato chiede anche di rendere utile alla formazione del periodo reputato necessario per l’accesso alla procedura di immissione in ruolo tutto il servizio presso le istituzioni statali, paritarie e del sistema di istruzione e formazione professionale. Come pure di includere tra coloro che potranno essere assunti in ruolo anche i docenti collocati nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, dando possibilità di iscriversi anche a coloro che conseguiranno il titolo d’accesso entro il prossimo 31 luglio, con l’obbligo di immissione in ruolo nella provincia o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto, dopo il conseguimento dell'abilitazione o specializzazione.
GLI EMENDAMENTI ANIEF SUL RECLUTAMENTO PRECARI
- 13. All’articolo 59, al comma 1, sostituire le parole “Con riferimento all’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per contrastare l’abuso dei contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire le parole “In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico” con le seguenti “A decorrere dall’anno scolastico”.
Motivazione: con la modifica s’intende inserire la fase transitoria nel doppio canale di reclutamento da utilizzare a regime per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, eliminare le seguenti parole “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche,”.
Motivazione: con la modifica s’intende coprire l’assegnazione dei 64 mila posti banditi già 1 settembre, in assenza della pubblicazione delle graduatorie di merito dei nuovi concorsi così da utilizzare la fase transitoria per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- 19. All’articolo 59, al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola “contestualmente” con “alternativamente”.
Motivazione: la norma intende far partecipare alla fase transitoria di reclutamento tutto il personale docente che ha avuto la possibilità di partecipare al concorso straordinario bandito ai sensi della legge 159/2019, con almeno tre anni di servizio, oltre al personale abilitato o specializzato presente in prima fascia delle GPS, per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera a) sostituire la parola “2021” con “2022”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che conseguirà l’abilitazione o la specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo ciclo del TFA, anche quale idoneo dei cicli precedenti, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola “tre” con “due”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno due annualità di servizio e non tre come previsto nel settore privato dalla legge 96/2018 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola “tre” con “una”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno un’annualità di servizio e non tre, in considerazione dell’esperienza didattica maturata, di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per sconfiggere la supplentite e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire la parola "oltre" con la parola "compreso".
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato almeno tre annualità incluso l’anno in corso di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, alla lettera b), sostituire le parole “nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 12” con le seguenti “, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale”.
Motivazione: la norma intende permettere a tutto il personale che ha prestato servizio ai sensi del comma 7 dell’articolo 1 della legge 159/2019 di partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- 25. All’articolo 59, al comma 4, sopprimere la lettera b).
Motivazione: la norma intende eliminare la previsione del servizio svolto per il personale già inserito nella prima fascia delle GPS per partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento per contrastare l’abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato e rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014.
- All’articolo 59, al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: “b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge.”
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
- All’articolo 59, sostituire il comma 4 e 5 con i seguenti: “4. A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno; b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d’accesso entro il 31 luglio di ciascun anno, e previa superamento, durante l’anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successi del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dell’anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell’Istruzione di concerto con il ministero dell’Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della legge. 5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto rispettivamente nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”.
Motivazione: la norma estende il reclutamento alla seconda fascia delle GPS, ponendo chiarezza rispetto al requisito dei 36 mesi di servizio già utilizzato per il reclutamento dal concorso straordinario, permette l’assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l’accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.
PER APPROFONDIMENTI:
Emergenza precariato, in 250 mila il prossimo anno scolastico