Sono scaduti i termini di presentazione degli emendamenti al decreto 127 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre. Il sindacato Anief ha presentato emendamenti per modificare l’obbligo del Green Pass per entrare nei luoghi di lavoro e introdurre la gratuità dei tamponi rapidi salivari utili a rilevare il Covid19
Marcello Pacifico (Anief): “Indispensabile è guardare ai miglioramenti del testo. È importante per noi cancellare l’obbligo del Green Pass o quantomeno ridurne la portata per permettere ai lavoratori, senza discriminarli, di continuare a operare senza incorrere in inopportune sospensioni dal servizio. Si tratta di una modifica fondamentale, senza la quale molti dipendenti continueranno ad avere problemi e a risultare vessati da una norma illegittima e irrazionale”
Lunedì scorso sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge così detto Green pass ter “Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” AS 2394.
Questo decreto ha assorbito, tramite un emendamento presentato dal Governo, il 3.0.1000, il disegno di legge 8 ottobre 2021, n. 139, così detto decreto Capienze “disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.
Il disegno di legge dovrà essere convertito entro il 20 novembre e, dopo questa fase in esame, passerà alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione.
GLI EMENDAMENTI ANIEF
Il giovane sindacato Anief ha proposto 14 emendamenti di modifica del testo originario al vaglio presso il Senato della Repubblica. Nel particolare i punti trattati sono: Gratuità certificazione verde; Tamponi rapidi salivari; Validità certificazione verde; Lavoro agile; Ripristino dell’organico Covid-19; Revisione organici; Interventi sul dimensionamento scolastico; Numero alunni per scuola; Rapporti alunni docenti; Adeguamento organico di fatto all’organico di diritto; Revisione criteri organico sostegno; Revisione criteri organici educatori; Indennità di rischio biologico; Assistenti tecnici negli istituti comprensivi.
Anief intende puntare su quelli che sono i cardini per un corretto svolgimento delle proprie funzioni all’interno della scuola senza andare a gravare ancor di più sui lavoratori, nello specifico ovviamente della scuola, ma più in generale di tutti i lavoratori del pubblico.
Emendamenti al vaglio:
- Gratuità certificazione/tamponi:
- emendamento 1.8 on. Fedeli e 3.6 on. Fedeli
Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute per i quali è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.»; - OdG G/2394/8/1 on. Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli
[Si trascrive solo la parte relativa alla richiesta senza premesse]
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori e garantire quindi a tutti di esercitare il proprio diritto al lavoro.
- emendamento 1.8 on. Fedeli e 3.6 on. Fedeli
- Tamponi rapidi salivari:
- Emendamento 5.2 on. Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Romeo
Alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «quest'ultimo» fino a «salute» con le seguenti: «anche effettuati su campione salivare». - Emendamento 5.7 on. Granato, Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, La Mura, Mininno, Lannutti
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis. Al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente: »c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».
- Emendamento 5.2 on. Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Romeo
- Validità certificazione verde:
- Emendamento 1.17 on.li Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino
Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati da remoto attraverso le modalità automatizzate, di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I controlli effettuati da remoto verificano quotidianamente la validità della certificazione verde COVID-19 esclusivamente all'orario di inizio del turno di lavoro.»
b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.» - Emendamento 1.28 on.li Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Toninelli, Mantovani, Pesco, Dell'Olio, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino
Al comma 1, capoverso "Art. 9-quinquies", dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle conseguenze di cui ai commi 6 e 7. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.» - Emendamento 5.0.1 on De Bonis
Dopo l'articolo, inserire il seguente: - «Articolo 5-bis (Validità dei test anti COVID-19)
1. Il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test molecolare naso-faringeo o salivare, nonché di quello antigenico è esteso, previo parere del Comitato tecnico scientifico, a 96 ore.
- Emendamento 1.17 on.li Toninelli, Romano, Guidolin, Matrisciano, Coltorti, Catalfo, Castellone, Mantovani, Pesco, Pirro, Vanin, Trentacoste, Perilli, Maiorino
- Lavoro agile:
- Emendamento 1.24 on.li Iannone, Malan, La Russa, Zaffini
Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, assicura comunque le prestazioni lavorative nelle modalità a distanza, laddove compatibili con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.».
b) sopprimere i commi 7, 8 e 9.
- Emendamento 1.24 on.li Iannone, Malan, La Russa, Zaffini
- Indennità di rischio biologico:
- Emendamento 1.34 on.li Iannone, Malan, La Russa, Zaffini
Al comma 1, capoverso «art. 9-quinquies», aggiungere in fine il seguente comma: - «13-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:
a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.
Le indennità di cui al precedente periodo hanno carattere mensile è sono in ogni caso corrisposte in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza».
- Emendamento 1.34 on.li Iannone, Malan, La Russa, Zaffini
Inoltre si pone l’attenzione su altri emendamenti che sicuramente sono di nostro interesse:
- Rilascio della certificazione verde dalla prima dose:
- Emendamento 5.4 on.li Parente, Garavini, Faraone, Grimani
Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) test sierologico: test basato sulla ricerca degli anticorpi diretti contro il virus ed effettuato tramite il prelievo e l'analisi di campioni di sangue che dimostrino la presenza di anticorpi nel paziente IgM negative e IgG Positive.»
b) alla lettera b), dopo il capoverso "c-bis)", aggiungere il seguente:
«c-ter) effettuazione di test sierologico positivo IgG e conseguente somministrazione di singola dose di vaccino.»
c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 accertata, ovvero dopo un test sierologico positivo (igG positive), effettuato precedentemente la somministrazione della prima dose, con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche in forma asintomatica, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della Salute e ha validità dalla medesima somministrazione."»;
d) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c-ter), ha una validità di tre mesi a far data dall'effettuazione del test sierologico con esito positivo, ed è rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza trimestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4-ter. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2, ovvero nei casi di test sierologico IgG positivo, dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, che ha validità di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione o, nel caso di test sierologico positivo che precede la somministrazione della singola dose di vaccino, dalla data del medesimo test."
Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è inserita la seguente» con le seguenti: «sono inserite le seguenti».
- Emendamento 5.4 on.li Parente, Garavini, Faraone, Grimani
- Estensione a 12 mesi validità green pass anche per i guariti:
- Emendamento 5.8 on.li Castellone, Pirro, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "e ha validità di 12 mesi dalla medesima somministrazione purché la stessa sia stata somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla infezione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione.";».
- Emendamento 5.8 on.li Castellone, Pirro, Mantovani, Pesco, Vanin, Trentacoste, Guidolin, Perilli, Maiorino, Matrisciano
- Certificazione dopo sierologico che attesti anticorpi
- Emendamento 5.12 on.li Augussori, Grassi, Calderoli, Riccardi, Pirovano, Romeo
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis). Al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La certificazione di guarigione di cui al presente comma può altresì essere rilasciata in seguito all'esecuzione di un test sierologico che rilevi una quantità di anticorpi neutralizzanti similare o superiore alla quantità prodotta in seguito al ciclo di vaccinazione, da definire con circolare del Ministero della salute.»
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