È attesa tra pochissimi giorni l’Ordinanza ministeriale con indicazioni e date utili per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente, ATA ed educativo che si realizzeranno all’inizio del prossimo anno scolastico, frutto del contratto nazionale per i trasferimenti del triennio 2022/2024 firmato a fine gennaio da una sola sigla rappresentativa del personale. Domani, mercoledì 23 febbraio, i sindacati sono stati convocati al Ministero per l’informativa, preludio alla pubblicazione dell’O.M.. Il testo è praticamente pronto e dal dicastero di viale Trastevere già trapela qualcosa: Orizzonte Scuola scrive oggi che “la finestra temporale utile per il personale docente potrebbe essere dal 28 febbraio al 15 marzo 2022. Ci saranno date specifiche anche per il personale ATA (probabile data dal 1° marzo al 18 marzo), educativo (dal 2 marzo al 21 marzo) e per il personale di religione cattolica”.
Anief – che aprirà sportelli straordinari per assistere il personale interessato a trasferirsi, a partire dai neo-assunti 2020 e 2021 - premette che non condivide il contenuto dell’Ordinanza in arrivo, perché manterrà in vita, anzi li amplierà, i vincoli che già nel 2021 hanno tenuto bloccati decine di migliaia di dipendenti pubblici della scuola: “Crediamo fortemente che, in presenza di posti vacanti, tenere bloccati per tre anni i neo assunti o coloro che hanno ottenuto il trasferimento, su scuola o interprovinciale, sia una norma che interferisca con il diritto alla famiglia: non ci vengano a dire che si fa tutto questo per la continuità didattica, perché è dimostrato che un insegnante che rimane nella stessa scuola non è affatto detto che mantenga la classe dell’anno precedente”.
“Pensiamo che la stessa ingiustizia si attuerà, se confermata nell’Ordinanza, per i 12mila insegnanti assunti lo scorso anno da Gps, ai quali si nega la mobilità professionale; come pure chi ha ottenuto il trasferimento interprovinciale tramite domanda di mobilità. Su questi due ultimi vincoli, peraltro, abbiamo anche presentati degli emendamenti, anche in audizione, alla VI Commissione del Senato. Come Anief, diciamo no a questi e ad altri vincoli, che negano sul nascere quegli spostamenti che in tempo di Covid19 sono ancora più necessari: è emblematico che lo scorso anno meno della metà delle 200mila domande sono andate a buon fine. Quest’anno andrà peggio, per le nuove restrittive aliquote relative ai trasferimenti che vanno a non contemplare tutti i posti disponibili ma appena il 25 per cento, mentre noi – conclude Pacifico – chiediamo di utilizzare tutti i posti liberi”.
LE NORME CHE REGOLANO LA MOBILITÀ 2022/23
La rivista Orizzonte Scuola ha riassunto oggi tutte le casistiche di coloro che nelle prossime settimane potranno candidarsi allo spostamento della scuola di servizio.
I docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da cinque a tre anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.
Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli due anni di permanenza nella provincia di assunzione (contro i cinque previsti inizialmente). Il prossimo anno scolastico, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Per loro la possibilità di presentare domanda vale solo per quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il nuovo vincolo triennale.
Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.
Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento
È introdotto dal Decreto Sostegni bis: “3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.” Naturalmente la domanda è volontaria. Chi assunto dall’anno scolastico 2019/20 o in anni precedenti non ha l’esigenza di cambiare scuola e/o provincia non deve presentare domanda di mobilità e la sua sede non subirà modifiche.
Chi non può presentare domanda di trasferimento
Diventano vincolati i docenti che hanno avuto il vincolo legato alla sede in cui hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ultimi due anni scolastici.
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