La restituzione per i periodi di supplenze non considerati in pieno nella ricostruzione di carriera riguarda tutti gli insegnanti con un periodo di precariato, ma anche il personale Ata: a dare questa interpretazione è stato il giudice del lavoro del tribunale di Pistoia, che ad un assistente amministrativo a partire dal 2009 per circa otto anni e mezzo è stato supplente, prima di sottoscrivere il contratto di immissione in ruolo. Dopo avere appreso della parziale considerazione del periodo di precariato, l’assistente ha presentato ricorso attraverso i legali che operano per Anief, chiedendo “l’integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali”: il giudice ha accolto la richiesta assegnando circa 2.200 euro di indennizzo più interessi, più la collocazione nella fascia stipendiale superiore più vantaggiosa poiché comporta il passaggio ad uno stipendio più alto.
LA SENTENZA
Alcuni giorni fa, lo scorso 23 maggio, dopo la discussione della causa giudiziaria, il tribunale ha preso atto delle “disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e nell’ art. 4, comma 13 , D.P.R. n. 399/1988 , a noma delle quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali” e che “è riconosciuto ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi per il periodo eccedente, ai soli fini economici per il rimanente terzo”, oltre che “utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Quindi, per effetto di tali disposizioni anni 1 , mesi 6 e giorni 16 di servizio non di ruolo sono stati riconosciuti ai soli fini economici e quindi non sono stati immediatamente valutati ai fini della corretta collocazione negli scaglioni stipendiali corrispondenti alla complessiva anzianità di servizio”.
Il giudice di Pistoia ha ricordato che “la Suprema Corte con la sentenza n. 31150/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE (...). Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”. Sulla base di questo, si legge nella sentenza, “è evidente che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente è stato elaborato in violazione del principio di non discriminazione, in quanto è stata riconosciuta a parte ricorrente un’anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, e cioè per l’immediata collocazione negli scaglioni stipendiali, anni 7 e mesi 1 (più anni 1, mesi 6 e giorni 16 ai soli fini economici)”.
Pertanto, “applicando il criterio del calcolo effettivo, va riconosciuta un’anzianità di servizio preruolo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, anni 8, mesi 7 e giorni 16. In considerazione dell’anzianità di servizio maturata, l’attuale ricorrente ha diritto a percepire gli importi così come quantificati nel ricorso (€ 2.158,62)” e si condanna “la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive così come quantificate nel ricorso, oltre interessi”.
IL RICORSO
Anief continua a mettere a disposizione dei lavoratori docenti e Ata della scuola un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti per presentare ricorso per assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo pre-ruolo: l’impugnazione in tribunale viene realizzata a condizioni economiche davvero vantaggiose.
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