“Il differente trattamento stipendiale tra personale a termine e in ruolo potrebbe trovare applicazione solo in quanto si fondi su circostanze connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali solo potrebbero legittimare la differenza di trattamento”: a sostenerlo è il Tribunale del Lavoro di Modena che ha in questo modo accolto il ricorso presentato nel 2020 da un docente della scuola superiore assunto a tempo indeterminato nel 2015, dopo avere svolto alcuni anni di supplenze non considerate utili per gli scatti stipendiali.
“Adesso il giudice fa giustizia, ordinando una somma risarcitoria congrua e portando lo stipendio dell’insegnante in uno scaglione superiore, quindi permettendo allo stesso insegnante di avere in busta paga migliaia di euro in più l’anno - commenta Marcello Pacifico presidente Anief -. Considerando anche che gli stipendi dei lavoratori della scuola continuano ad essere molto al di sotto della media UE, invitiamo tutti coloro che hanno svolto periodi di precariato a rivolgersi alle nostre sedi territoriali e a valutare la possibilità di presentare anche loro ricorso per recuperare somme mai percepite in passate e vedersi aumentare da subito l’importo mensile della busta paga”.
LA SENTENZA
Il giudice ha accolto favorevolmente la richiesta, presentata dai legali del docente, di tutela del “diritto al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato” procedendo quindi alla “parità di trattamento rispetto al personale di ruolo della Scuola, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, sino all’effettiva immissione in ruolo, con l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL 4 Agosto 2011”.
L’applicazione della parte del CCNL riguardante il trattamento differenziato, sostiene il giudice, va a costituire “un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni dei lavoratori assunti con contratto a termine”: va dunque “disapplicata nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in virtù della efficacia diretta, in tale parte, della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, clausola, questa, che come chiarito dalla Corte di Giustizia, può fondare la pretesa di lavoratori impiegati con contratti a termine di beneficiare delle progressioni retributive riconosciute ai lavoratori di ruolo”. Per arrivare alla decisione finale, il giudice ha anche verificato la posizione della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 2924/2020 ha
Ne consegue che il Tribunale di Modena ha proceduto al riconoscimento per il docente che ha presentato ricorso “della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati, con applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011 e, per l’effetto”, condannando anche “il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a corrispondere a favore del ricorrente le differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio che sarebbe maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta, in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo”. Infine, “l’amministrazione resistente” è stata anche condannata “al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49 per esborsi ed € 3513,00 per compensi oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il sindacato Anief continua a mettere a disposizione dei lavoratori docenti e Ata della scuola un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti per presentare ricorso per assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo pre-ruolo: l’impugnazione in tribunale viene realizzata a vantaggiose condizioni economiche.
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