Confermata l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha deciso di decurtare l'indennità di funzioni DSGA anche retroattivamente rispetto all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2013 e ha negato il dovuto riconoscimento del compenso per la valorizzazione professionale ATA. Attivo lo specifico ricorso Anief.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue ottengono altre due sentenze di pieno accoglimento presso il Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia con la conferma che l'amministrazione non può decurtare “retroattivamente” l'indennità riconosciuta a chi ha assunto funzioni da DSGA e non può interpretare la normativa negando un compenso accessorio legato all'effettiva posizione economica dell'assistente amministrativo che nessuna normativa ha mai abrogato. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “MEF e MIUR hanno applicato quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2013 in modo palesemente illegittimo, interpretando come lecita un'applicazione retroattiva della nuova norma che prevede un diverso computo per la liquidazione del compenso per incarichi superiori di chi svolge funzioni di DSGA e decurtando illegittimamente le indennità degli anni precedenti al 2013. Già la Corte Costituzionale ci aveva dato ragione, confermando le nostre tesi con la sentenza n. 108/2016”. Restituite, anche, le ulteriori decurtazioni effettuate dal MEF che non aveva più voluto riconoscere il compenso per la valorizzazione professionale ATA a chi svolgeva funzioni di DSGA.