Ogni insegnante precario che lavora su supplenze brevi per un’annualità deve sapere che percepisce dalla Stato dei compensi inferiori di oltre mille euro complessivi, a causa della mancata assegnazione della Retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15.03.2001: se però presenta ricorso può recuperarli, anche con gli interessi. È accaduto a una docente abruzzese, che tra il 2016 e il 2020 ha sottoscritto contratti a tempo determinato vedendosi privata della Rpd: ha fatto ricorso al giudice del Lavoro di Chieti e qualche giorno fa è stata emessa la sentenza, in base alla quale si stabilisce che “il ricorso è fondato” e che è invece illegittima la posizione del Ministero dell’Istruzione, secondo cui tale “voce stipendiale spetterebbe soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato e a quelli assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”. Il giudice, infatti, ha verificato che “secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.