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Costretti alla cessazione del servizio i docenti soprannumerari. Gli altri possono rimanere ma dovranno lavorare due anni in più per non perdere in media 7.000 su buonuscita e 70 euro al mese. Tutti possono ricorrere con l’Anief per ottenere il diritto al recupero degli scatti maturati entro il 2012.

Ci risiamo: dopo le polemiche che un’altra O.S. ha mosso, a seguito dei nostri ricorsi, confermando però - finalmente - un blocco degli scatti fino a quel giorno smentito, mentre in assemblee di altre OO. SS., addirittura si arriva a dire ai colleghi che i tecnici di Tremonti si sono sbagliati a prorogare le date di maturazione degli scatti nel cedolino di gennaio, ora il MIUR con nota Prot. n. AOOODGPER 1610 del 24 febbraio 2011, precisa che il personale della scuola che appartenga a profili, posti o classi di concorso in esubero non può essere mantenuto in servizio come tutti gli altri - graziati e speranzosi - che hanno raggiunto il quarantesimo anno contributivo e maturano un miglioramento stipendiale entro il 31 agosto 2012. Perché non si sa, visto che l’art. 3 della Costituzione sembra non trovare pace a Viale Trastevere. L’obiettivo, per gli altri, era quello meritorio di tutelare la speranza (per noi, diritto) di una maggiore buonuscita e pensione a quanti hanno lavorato una vita, nel caso in cui, però, si possano recuperare dai tagli i soldi per gli scatti bloccati, sempre se possono essere calcolati per la pensione visto il divieto previsto dalla legge 122/2010 - che rispetto a circolari o decreti rappresenta la fonte primaria.

Noi proseguiamo per la nostra strada, convinti che soltanto il ricorso, dopo l’evidente esclusione della partecipazione sindacale prevista dalla normativa, possa consentire:

- ai docenti soprannumerari, la possibilità di rimanere in servizio dopo il 40° anno e di farsi riconoscere gli scatti biennali,

- al restante personale che ha raggiunto i 40° anni di servizio e rimane, di farsi riconoscere, comunque, il biennio lavorativo oltre agli scatti,

- a tutto il personale della scuola, la possibilità di recuperare gli scatti biennali, di sbloccare il contratto e impedire la cancellazione degli automatismi di carriera.

 

Gli articoli di giornale sul blocco degli scatti e i pensionamenti con 40 anni di servizio

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=936&sid=

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=927&sid=

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=922&sid=

 

Per aderire ai ricorsi contro il blocco degli scatti e del contratto

- http://www.anief.org/content_pages.php?pag=640&sid

N.B.:

a) Il personale soprannumerario ricorrente deve indicare la posizione ‘soprannumerario’ nell’oggetto della mail di pre-adesione ai ricorsi.

b) Il personale che rimane in servizio dopo 40 anni deve indicare la posizione ‘pensionabile’ nell’oggetto della mail di pre-adesione ai ricorsi.

Scadenza al 31 dicembre 2011. Entro la primavera partono i primi 8.000 ricorsi. Miur nel caos per le migliaia di istanze di accesso agli atti dell’ANIEF. La Corte di giustizia europea conferma la parità di diritti tra personale precario e di ruolo.

La proroga per impugnare i contratti di licenziamento passa dalle forche caudine della Camera e sposta le lancette dal 24 gennaio al 31 dicembre 2011 per i termini relativi all’invio della lettera interruttiva-impugnativa per la mancata immissione in ruolo (in caso di tre o più supplenze annuali negli anni pregressi) o per l’erronea stipula del contratto al 30 giugno invece che al 31 agosto (su posto vacante e disponibile).

ANIEF aveva già riaperto i termini per ricorrere, ritenendo incostituzionale il termine del 24 gennaio, ricevendo un altro migliaio di adesioni. La segreteria sta organizzando questo nuovo materiale per completare la prima tranche di ricorsi che saranno presentati in primavera. Pertanto, tutti coloro che hanno aderito ai ricorsi ANIEF riceveranno le nuove istruzioni operative entro la fine del mese di marzo. Chi aderirà successivamente a questa data riceverà nuove istruzioni sulla tempistica che, comunque, sarà rapida, una volta terminata la prima fase delle operazioni legate al ricorso.

Nel frattempo, gli uffici del MIUR sono nel caos a seguito delle migliaia di lettere interruttive giunte contestualmente alle richieste di accesso agli atti, a cui spesso gli ambiti territoriali rispondono in maniera elusiva o poco chiara - abbiamo replicato fornendo ai ricorrenti una seconda richiesta più perentoria.

Dopo la sentenza del tribunale di Viterbo, infine, che riteneva la giurisprudenza comunitaria non applicabile al personale precario della scuola, la Corte Europea con Sentenza del 22.12.2010, nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09, fa chiarezza e ribadisce il divieto di discriminazione tra lavoratori di ruolo e lavoratori con contratto a tempo determinato, nell’attribuzione degli scatti di anzianità - su cui non vi è alcun termine interruttivo per il quinquennio pregresso e rimangono aperti i termini per aderire.

Abbiamo ottenuto il diritto al trasferimento ora vogliamo la stabilizzazione per sconfiggere finalmente la precarietà nella scuola e assicurare la continuità didattica. Tutti gli altri sindacati ci hanno seguito dopo aver ignorato la questione per 10 anni (decreto legislativo 368/2001). Non aspettare ancora! Ricorri e otterrai giustizia! Alla fine, il tempo paga.

Il commento alla sentenza della corte di giustizia europea

Il comunicato sulla riapertura dei ricorsi con le istruzioni

Le istruzioni originarie per tutti i ricorsi (stabilizzazione, scatti, 30 giugno)

Rimane bloccato il valore giuridico di progressione nella carriera per il 2010-2013. Prorogata la pre-adesione ai ricorsi ANIEF presso il giudice del lavoro.

Come è stato richiamato nell’ultimo numero di Tuttoscuola “alla fine della carriera il personale scolastico avrà 40 anni utili a pensione con una posizione stipendiale corrispondente solamente a 37 anni” e ciò per effetto della norma di legge (art. 9, c. 23, l. 122/2010) che espressamente vieta per il triennio 2010-2013 la firma di un contratto collettivo nazionale di lavoro e la progressione di carriera, violando ben 6 articoli della Costituzione. A dispetto di quanto dichiarato da altre OO. SS., per l’ANIEF è evidente che il nuovo decreto interministeriale, qualora sia certificata la relativa copertura finanziaria, potrà sì disporre nei cedolini dei docenti e ata gli euro dovuti all’anzianità di carriera maturata ma a condizione che non siano valutabili nella ricostruzione di carriera valida per il calcolo dei contributi versati per la pensione. Poiché, nel frattempo l’art. 22 della l. 183/2010 è intervenuta sulla tempistica relativa all’impugnativa dei contratti di lavoro, l’ANIEF proroga  la data di pre-adesione ai ricorsi nominali al giudice del lavoro per sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.

Il comunicato relativo alla pre-adesione ai ricorsi

Riaperti con il mille-proroghe i termini per ricorrere con l’Anief insieme agli altri 8.000 ricorrenti. Irrilevante la decisione del giudice di appello di Firenze. Rispettata la Costituzione. La parola finale spetterà alle Sezioni Unite della Cassazione e, soprattutto, alla Corte europea di Strasburgo. 

Nel maxi-emendamento 1.900 del Governo al ddl mille-proroghe viene recepito l’emendamento proposto dal Pd (sen. Passoni) - dopo la denuncia dell’Anief di sollevare questione di legittimità costituzionale - che proroga al 31 dicembre 2011 i termini di interruzione del 24 gennaio scorso, per comunicare al datore di lavoro (l’amministrazione) la volontà di ricorrere avverso le procedure di licenziamento (del contratto a t. d.) previste dalla normativa vigente, nel caso in cui siano trascorsi più di 60 giorni dal termine del contratto stesso.

Avevamo già avvertito i precari di porre particolare attenzione nell’affidare la propria pratica legale a sindacati che fino a ieri erano rimasti inerti rispetto alla normativa comunitaria. Gli stessi rilievi dei giudici di appello della corte territoriale di Firenze - che hanno sospeso la sentenza del giudice di Siena perché in contrasto con l’articolo 97 della Costituzione - sarebbero stati facilmente superabili se si fosse compreso come, ad esempio per il personale docente, tutti hanno superato un esame di stato (l’abilitazione), avente valore di procedura concorsuale, ai sensi della legislazione vigente. D’altronde, la stessa Suprema corte, già con la sentenza n. 14350/10 ha richiamato l’interesse dei ricorrenti a questi diritti soggettivi, mentre proprio in questi giorni si discutono interessanti convegni presso il palazzo della Corte di Cassazione sull’incidenza della giurisprudenza delle corti europee sull’ordinamento italiano e sulla prova dichiarativa: scenari europei, nuove prassi applicative, sanzioni processuali.

Non rimane soltanto che ricorrere e reclamare giustizia, perché finalmente la direttiva europea 1999/70/CE che l’avvocatura dello Stato italiano dichiara a Bruxelles di rispettare anche nel pubblico impiego, sia recepita nei rapporti dei lavoratori precari con l’amministrazione scolastica.

Chi ha tre anni di supplenza annuali anche non continuativi deve essere stabilizzato. Chi ha una supplenza su un posto vacante e disponibile deve essere pagato per 12 mesi. Chi è precario deve avere garantito gli scatti biennali di anzianità. Chi viola queste regole semplice deve pagare un congruo risarcimento danni e porre termine a questo atteggiamento che mortifica la professionalità di migliaia di lavoratori docenti e ata.

Per approfondimenti

Le istruzioni per ricorrere