Continuano i successi che il sindacato Anief continua a registrare nelle aule dei tribunali: altre migliaia di euro sono state riconosciute ai ricorrenti grazie alle vittorie dell’avvocato Giovanni Rinaldi e dei legali #Anief coordinati da Fabio Ganci e Miceli Walter per la tutela dei diritti (carta docenti, ferie, RPD, CIA, scatti, ricostruzione di carriera, risarcimenti). Possibile aderire sempre alle azioni legali del giovane sindacato rappresentativo.
Circa 70 euro in meno ogni 30 giorni di lavoro: è la quota che viene sottratta in modo illegittimo e sistematico dallo stipendio del personale Ata precario con contratti di supplenza per periodi brevi o temporanei: ad essere negato è il "compenso individuale accessorio" (cosiddetto CIA), che però può essere recuperato presentando apposito ricorso con Anief. Come ha fatto un collaboratore scolastico, che con il ricorso presentato il 29 novembre 2021 al tribunale di Bari, in meno di un anno ha recuperato oltre 500 euro più interessi relative alle supplenze brevi svolte nell’anno scolastico 2020/2021.
Al supplente va assegnata la “Carta del docente” e il relativo bonus di 500 euro per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato: se si tratta di cinque anni di supplenze, allora il rimborso sarà pari a 2.500 euro. Lo ha confermato il Tribunale del Lavoro di Trani esaminando il ricorso di una insegnante precaria della scuola pubblica con servizi svolti tra il 12 settembre 2016 al 30 giugno 2022. Partendo dall’articolo 35 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”, per l’articolo 63 del Contratto collettivo nazionale, in base al quale “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”, oltre che dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 31149/2019, da quella n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e dall’ordinanza della Corte di Giustizia europea del 18 maggio scorso, nella causa C-450-21, il giudice del Tribunale pugliese è giunto ad una conclusione ineccepibile: quella della “illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell’attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa”. In conclusione, il giudice ha ricordato che la giurisprudenza è concorde nello stabilire “il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto” dai docenti e che quindi, in generale, anche l’indennità annuale per l’aggiornamento non può essere negata.
L’aggiornamento e la formazione del personale docente vanno svolte anche dai supplenti annuali e quindi pure loro hanno diritto a percepire 500 euro l’anno: a ribadirlo è il Tribunale di Arezzo, che a distanza di un solo mese e mezzo dalla deposizione dal ricorso, datata 6 ottobre 2022, ha concluso che l’assegnazione della carta del docente, finalizzata “all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente)”, va attuata senza alcun “trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo”. Una decisione su cui pesa come un macigno la sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso mese di maggio.
Un anno di supplenze equivalgono a quasi mille euro di ferie. Se l’amministrazione scolastica non le fa avere al docente, allora ci pensa il giudice. È andata in tal modo anche nel caso di un insegnante in servizio in Emilia Romagna che dopo aver lavorato come precari nell’anno scolastico 2017/18 si è vesto negare, con sua meraviglia, la monetizzazione delle ferie mai utilizzate, anche sottraendo i giorni di sospensione dell’attività didattica. Il giudice ha esaminato, si legge nella sentenza, “l’evoluzione della disciplina normativa che ha riguardato la questione della monetizzazione delle ferie non godute in riferimento alla categoria costituita dal personale scolastico”: fatto ciò, ha dedotto che “dal monte dei giorni ferie maturati dal docente per il servizio prestato andranno decurtati i soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell’anno di riferimento e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come dedotto in giudizio e quantificato da parte ricorrente”.