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° Come il Governo intende ridurre la spesa per la Scuola (“manovra” o non, che sia)
Quanto altro si voglia ricavare dalla Scuola risulta dal testo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini”  pubblicato in G.U. n.156 del 6 luglio.

Parecchie fonti escludono l’applicabilità alla Scuole di due voci: 1- Riduzione delle dotazioni organiche della P.A. (riduzione del 20% degli uffici dirigenziali e dotazioni organiche, e riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa all’organico del personale non dirigenziale); 2- Situazioni di soprannumero di personale che sarebbe potuto cessare con diritto a pensione entro il 31 dicembre 2014, secondo le disposizioni previgenti alla riforma Fornero (potrà cessare dal servizio alla maturazione dei requisiti pensionistici previgenti). Ci limitiamo a segnalare le voci dell’art.14 “Riduzione delle spese di personale” riguardanti la Scuola.
- Personale del Miur in servizio presso le scuole estere e presso il Mae. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica, e fino al raggiungimento del nuovo limite introdotto dalla norma modificativa dell’art. 639 d. lgs. 297/1994, non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero, né possono essere rinnovati i relativi comandi. Passano da 100 a 70 i comandati al MAE. I docenti assegnati alle scuole all’estero passano da 1400 a 624. Testo:
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a “unità” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito entro il limite massimo di 624 unità”.
C.12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.
- Personale del Miur ricerca inidoneo all’insegnamento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto transito d’ufficio del personale permanentemente inidoneo nei ruoli del personale ATA su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia, o a richiesta in posti di altra provincia. Il docente temporaneamente inidoneo è utilizzato entro 20 giorni dalla notifica del verbale di visita su posti disponibili di assistente amministrativo o tecnico nell’ambito della provincia con priorità nella scuola di titolarità. Testo:C.13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta de l'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza.
- I docenti tecnico pratici della classe di concorso C555 ex esercitazioni di pratica professionale soppressa nel 1994 e della classe di concorso C999 ex Enti locali, transitano d’ufficio su posti di assistente amministrativo tecnico o collaboratore scolastico in base ai titoli di studio posseduti. Testo: 14. Il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
- Aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica. Al fine di far valere il parametro di 400 alunni per posto di D.S. e di DSGA si intendono le aeree con le minoranze linguistiche di madre straniera. Testo: 16. Ai fini dell’applicazione dei parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
- Utilizzo personale docente in esubero. L’utilizzo dei docenti in esubero è previsto: su altra tipologia di scuola per cui si possiede il titolo di accesso, su posti di sostegno in presenza di titolo o formazione specifica, su spezzoni, su posti disponibili in corso di anno, per supplenze brevi in ambito regionale. Testo. 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione; 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 19. Per la durata dell’utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
- Norma interpretativa in materia di mansioni superiori. Al docente collaboratore vicario per i compiti assegnati su delega del dirigente non spetta la retribuzione prevista per le mansioni superiori. Il collaboratore ha diritto esclusivamente alla retribuzione accessoria a carico del FIS. Testo: 22. Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.

° Alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, accordo sulle reciproche competenze nel settore istruzione
Le modifiche del Titolo V Parte II Cost. apportate con la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 hanno prodotto incertezze interpretative (e contenzioso, per la duplicazione di alcune funzioni); l’imminente accordo dovrebbe fare chiarezza.
Lo scorso 28 giugno, il ministro dell’istruzione e i vertici della IX Commissione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni hanno presentato ai sindacati la bozza 'Finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V della Costituzione in materia di istruzione' predisposta da Governo, Regioni e Province autonome, e che costituisce un’avanzata ipotesi di accordo attuativo del Titolo V Cost. Leggiamo su TuttoscuolaNEWS n. 544 del 2 luglio 2012: “La versione quasi definitiva della bozza contiene anche una roadmap cui dovranno lavorare in concreto il Miur, il Mef e le Regioni. Secondo l’ipotesi di timing stabilito, l’Accordo dovrà essere attuato entro il 30 giugno 2013 con la presentazione di un disegno di legge di riassetto della normativa statale in materia d’istruzione, per chiarire definitivamente ruoli e funzioni tra i vari soggetti istituzionali ed anche tra le autonomie territoriali (province e comuni) e le autonomie funzionali (istituzioni scolastiche)”. Tuttoscuola segnala, altresì, il disappunto dell’ANCI che - inspiegabilmente, se consideriamo il ruolo che i comuni hanno in materia di edilizia scolastica, di diritto allo studio, di fornitura dei libri di testo ecc… - non è stato coinvolto nelle fasi recenti delle consultazioni. Scrivendo su ItaliaOggi (3 luglio), Alessandra Ricciardi si sofferma sui più ampi poteri che, con il Federalismo scolastico, verranno riconosciuti alle regioni: “Una volta definito il contingente di docenti e di ausiliari e amministrativi a cui hanno diritto le singole regioni sulla scorta di principi generali e nell'ambito dei limiti della finanza nazionale, come poi il personale è assegnato alle scuole, come si gestisce la mobilità e quali istituti vanno accorpati o mantenuti in vita, questo sarà la regione a deciderlo… A queste, prevede l'accordo, saranno trasferite anche le relative risorse finanziarie e umane: in ballo circa 4 mila lavoratori del ministero che ad oggi sono in servizio presso uffici scolastici provinciali e regionali e che potrebbero essere trasferiti alle dipendenze delle regioni…, con la relativa soppressione degli uffici territoriali del ministero; operazione che sarebbe ben vista anche in termini di spending review. Modifiche sono annunciate infine sul fronte contrattuale: ferma restando la competenza dello stato in materia di ordinamento del rapporto di lavoro del personale della scuola, sarà valorizzato il livello regionale. Con regole dunque diverse da regione a regione. E poi, tra gli allegati all'intesa, si prevede la possibilità di sperimentare «nuovi modelli organizzativi e forme avanzate di autonomia», che potrebbero anche riguardare il reclutamento dei docenti. Il processo è avviato e andrà ultimato entro giugno 2013”.

° Promozione e potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica
Nel sito istituzionale, si legge il Decreto Direttoriale 26 giugno 2012 n.369, del Dipartimento per l'università, alta formazione artistica, musicale-coreutica e ricerca.

Il decreto reca: “Regole e modalità per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 6 del 10 gennaio 2000”.

° L’industria reclama tecnici specializzati, e la scuola ha cominciato a organizzarsi
Dalla gestione del ministro Fioroni in poi, il MIUR ha profuso impegno crescente per favorire sinergie tra formazione e mercato del lavoro. Il settore che si prospetta in incremento (+1.5%) nel prossimo a.s.s2012/13 è quello degli istituti professionali; in Emilia c’è il boom degli istituti tecnici (+5.3%). Ecco i numeri dell’a.s. in corso.

Istruzione tecnica: 910mila studenti (32.2% degli studenti della secondaria superiore);
Istruzione professionale: 543mila studenti (18.8% degli studenti della secondaria superiore);
Istruzione e formazione professionale, qualifiche: 248mila studenti (circa l’8%, tra 14 e 17 anni);
Istruzione e formazione professionale, diplomi dei corsi quadriennali: 7.400 iscritti;
Its. 77 corsi biennali attivati, con oltre 2mila studenti frequentanti il primo anno.
Il dato relativo agli Ifts (corsi annuali) è fermo a parecchi anni addietro (indagine Isfol).
(Fonte: La tecnica della scuola, 1 luglio n.22)

° Funzioni di mobilità nella scuola secondaria di II grado: nuovo calendario delle scadenze
La D.G. del personale scolastico - Ufficio IV ha comunicato (Prot. n. 5054 del 3.7.2012) i nuovi termini, rideterminati per effetto del perdurare delle conseguenze derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito alcune regioni italiane.

Ecco le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e di pubblicazione dei movimenti relativi al personale docente: 1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 5 luglio; 2 - pubblicazione dei movimenti: 26 luglio.

° Concorso per l’inclusione scolastica e sociale dei bambini stranieri, con disabilità, diversità e svantaggio
Nel sito ministeriale è stato postato (3 luglio) il bando di concorso “Il mio braccio sopra il tuo”. Ne diamo una sintesi.

Art. 1 - Soggetti proponenti: è promosso da Soleterre - strategie di pace ONLUS con il sostegno di Paoline Editoriale Libri ed il patrocinio del Ministero per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e della Fondazione della Conferenza Episcopale Italiana Migrantes. Art. 2 – Finalità: è dare un contributo all’inclusione scolastica e sociale, stimolando gli alunni della scuola primaria ad una maggiore attenzione nei confronti dei compagni con particolari bisogni, nella convinzione che la loro presenza all’interno della classe o di un altro gruppo, sia una risorsa. Il concorso, che non ha alcuna finalità commerciale ma esclusivo carattere istituzionale, sarà svolto nel rispetto del DPR n. 430, 26.10.2001 (art. 6). Art. 3 - Requisiti di partecipazione: La partecipazione al concorso è riservata ai bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni. I lavori potranno pervenire da tutte le scuole primarie, ma anche da realtà associazionistiche (gruppi scout, gruppi parrocchiali, ecc.). Art. 4 - Messa in scena del testo teatrale: I bambini, coadiuvati dagli adulti, dovranno mettere in scena, nelle modalità che riterranno più opportune, il testo teatrale “Il mio braccio sopra il tuo” edito da Paoline Editoriale Libri. Attraverso il corpo, il movimento ed il travestimento, durante la messa in scena verranno favorite nei bambini l’espressione e la comunicazione dell’autonomia, dell’affettività e delle relazioni. Art. 5 - Riprese e trasferimento su DVD della rappresentazione teatrale: La rappresentazione teatrale dovrà essere filmata e trasferita su DVD. Il DVD, oltre alla drammatizzazione, dovrà contenere un breve resoconto (sempre audio e video, per un massimo di 5 minuti) effettuato dai bambini stessi sull’esperienza vissuta e sul significato concreto da loro attribuito alla parola “inclusione”. Art. 6 - Supporti per la drammatizzazione: Affinché gli alunni possano disporre degli strumenti necessari per la realizzazione dei lavori, Soleterre e Paoline provvederanno a dare ai gruppi che parteciperanno al concorso informazioni e supporti sui siti: www.soleterre.org e www.paoline.it. Art. 7 - Materiale e documentazione da presentare: Per partecipare al concorso è necessario: a) Inviare copia del DVD; esso dovrà essere presentato in file video di buona qualità su supporto CD/DVD DATI e in formato digitale MOV o AVI. b) Scaricare e compilare in ogni sua parte il modulo di partecipazione disponibile sui siti www.soleterre.org e www.paoline.it. c) Acquisire il consenso della famiglia o di chi esercita la patria potestà per i minori coinvolti nella drammatizzazione (le Istituzioni scolastiche o le Associazioni che intendono partecipare dovranno stampare in duplice copia il modulo per la privacy disponibile nel medesimo sito e sottoporlo alla firma dei genitori). Art. 8 - Modalità di presentazione e termine ultimo: Tutto il materiale relativo al concorso, dovrà essere inviato in busta chiusa entro e non oltre l’11 maggio 2013 (farà fede il timbro postale) alla segreteria del concorso, presso: Soleterre - strategie di pace ONLUS - Via Bazzini, 4 20131 – Milano. Sulla busta verrà apposta la dicitura: “Concorso Il mio braccio sopra il tuo”. Art. 11 segg. - Proclamazione dei vincitori: I vincitori del Premio saranno proclamati entro e non oltre la fine dell’anno scolastico 2012/2013. La Giornata di premiazione, patrocinata dal Miur verrà organizzata presso la scuola della classe vincitrice o presso la sede dell’Associazione del gruppo vincitore. Il gruppo primo classificato riceverà in premio una “biblioteca per ragazzi” di 200 volumi. Il video vincitore verrà, inoltre, pubblicato a mezzo Internet sul si¬to www.soleterre.org. I gruppi classificatisi al II e III posto riceveranno rispettivamente 70 e 30 testi. Nessun compenso sarà dovuto agli autori per la cessione dei diritti esclusivi sull’opera realizzata. I DVD presentati non saranno restituiti.

° Niente nuovi tagli alla Scuola (previsione da fonte sempre bene informata)
La fonte è ItaliaOggi, 3 luglio (“I conti in sospeso dell'istruzione” di Franco Bastiani e Alessandra Ricciardi): la riduzione del 5% dei pubblici dipendenti nell'ambito del decreto di spending review non dovrebbe coinvolgere il personale della scuola.

“Nei confronti del personale scolastico – scrive ItaliaOggi – “il ministero dell'istruzione ha disposto ed attuato negli ultimi tre anni tutti i tagli possibili in tema di organici tanto del personale docente quanto di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario. Un ennesimo intervento, ancorché limitato al 5%, pregiudicherebbe addirittura la possibilità di un regolare inizio del nuovo anno scolastico…. .Nel comparto scuola continuano, invece, a sussistere sacche di spese che avrebbero dovuto da tempo essere eliminate. Il riferimento riguarda tre situazioni ben definite. Quella più rilevante è data dalla presenza di dieci mila docenti dichiarati in esubero rispetto agli organici. La seconda è quella dei tremila e cinquecento docenti collocati fuori ruolo perché dichiarati inidonei per motivi di salute allo svolgimento della funzione docente e tuttora utilizzati in altri compiti. La terza è la onerosa presenza di oltre diecimila lavoratori (ex Lsu) che operano nella scuola nei servizi di pulizia e che non rientrano negli organici del personale scolastico”.

° Rilevazione scrutini analitici per le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie
La D.G. per gli studi, la statistica e i sistemi informativi ha fornito indicazioni alle istituzioni scolastiche per averne i dati relativi all’a.s.2011/2012. Riportiamo la nota.
“Facendo seguito alla nota prot. 2456 del 23 maggio u.s. relativa alle attività di rilevazione da svolgere al termine dell’anno scolastico, si forniscono indicazioni di maggiore dettaglio relativamente agli scrutini analitici per consentire alle istituzioni scolastiche di procedere nelle comunicazione dei dati richiesti. Si specifica innanzitutto che la comunicazione delle votazioni per disciplina conseguite da ogni singolo studente allo scrutinio finale riguarda esclusivamente gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e gli studenti del I e II anno delle scuole secondarie di secondo grado. Per gli alunni delle scuole primarie le segreterie scolastiche comunicano unicamente l’ammissione o non ammissione all’anno successivo senza il dettaglio della valutazione per disciplina. Per gli studenti del III e IV anno delle scuole secondarie di secondo grado le segreterie comunicano l’ammissione, la non ammissione all’anno successivo o la sospensione del giudizio, senza il dettaglio di valutazione per disciplina. Ciò premesso si informa che:
- per le scuole primarie, le funzioni per la comunicazione dell’esito finale (ammesso/non ammesso per singolo studente) sono disponibili a partire dal 9 luglio nell’area “Gestione Alunni” portale SIDI. L’inserimento viene effettuato direttamente sul SIDI per cui non è previsto invio di flussi dai pacchetti locali. La funzione viene chiusa il 10 agosto.
- per le scuole secondarie di I grado le funzioni per l’inserimento delle valutazioni per disciplina per singolo studente sono disponibili a partire dal 4 luglio nell’area “Alunni – Gestione alunni - Scrutini finali analitici”. La funzione viene chiusa il 10 agosto. È possibile l’inserimento diretto al SIDI e, in questo caso prima di procedere all’inserimento dei risultati dello scrutinio occorre comunicare le materie di valutazione attraverso la funzione “Materie di valutazione”. E’ disponibile la funzione per l’invio di flusso dai pacchetti locali che rispettano gli standard comunicati da questa D.G.
- per le scuole secondarie di II grado: I e II anno: le funzioni per l’inserimento delle votazioni e ore di assenza per disciplina per singolo studente sono disponibili a partire dal 4 luglio in “Alunni – Gestione alunni - Scrutini finali analitici – Gestione Valutazioni per materia”. È possibile l’inserimento diretto al SIDI o tramite invio flusso dai pacchetti locali. III e IV anno: le funzioni per la comunicazione dell’esito finale per singolo studente (ammesso/non ammesso/ sospensione giudizio) sono disponibili a partire dal 9 luglio nell’area “Alunni – Gestione alunni - Scrutini finali analitici – Gestione Esiti” del portale SIDI. L’inserimento va effettuato sul SIDI o tramite l’invio di un flusso dai pacchetti locali.
Si ricorda che per procedere all’invio dei dati con i flussi è necessario disporre del codice alunno prelevabile dal SIDI mediante il servizio di “sincronizzazione Sogei” (sincronizzazione delle informazioni anagrafiche degli alunni). Le funzioni si chiudono il 10 agosto. Le funzioni verranno riaperte successivamente per la comunicazione dei giudizi sospesi. …La guida operativa è disponibile sul portale SIDI, nell’area Procedimenti amministrativi. Per eventuali chiarimenti, Servizio di Statistica; per problemi tecnici dell'applicazione il gestore del sistema informativo 800903080.
Ufficio VII Tel. 06.58493167/2062 Fax 06.58493848 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

° Un giudizio, da Benedetto Vertecchi: per internazionalizzare i curricoli universitari non occorre sostituire la lingua inglese a quella italiana
Nel numero di giugno del mensile di Tuttoscuola, il pedagogista parla di deferenza “provinciale”, verso la cultura inglese, di un ceto accademico e politico “mediocre”.

“Pensare di ridare smalto al sistema universitario italiano sostituendo scadenti insegnamenti nella lingua patria con insegnamenti ancora più scadenti in inglese”, scrive Vertecchi, “è un segno della decadenza cui è giunta non tanto l’università (in Italia ci sono ancora tanti studiosi in grado di promuovere gli studi in italiano, e di comunicare, tra pari, in altre lingue per ciò che concerne l’impegno nella ricerca), quanto il mediocre ceto accademico e politico che è venuto insediandosi nei centri del potere”. (Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 544 - 2 luglio 2012)

° La prima tornata del corso di riconversione sul sostegno riguarderà 800 docenti
La Tecnica della Scuola segnala che, in base a quanto riferito (19 giugno scorso) dai dirigenti del Miur ai sindacati, i corsi si svolgeranno in più tornate; riportiamo parte della nota. Sui corsi (a pagamento) puntano numerosi i docenti soprannumerari.
“Per il Governo presentate meno di 2.000 istanze, però l’Usr Sicilia comunica ai sindacati che solo nella regione. ne sono arrivate 4.900… Si tinge di mistero l’entità delle domande presentate dei docenti di ruolo soprannumerari, in adesione alla proposta di riconversione sul sostegno, da svolgere nel corso del prossimo anno scolastico, avviata dal Miur per trovare una collocazione agli oltre 10mila docenti soprannumerari”.
(Fonte: Alessandro Giuliani, La tecnica della scuola, 26 giugno 2012)
 

° Modifiche al D.M. n.249/2010 che consentiranno di attivare i TFA “speciali”.
I TFA speciali, da bandire in autunno, saranno riservati ai docenti non abilitati che abbiano maturato almeno 3 supplenze di 180 giorni ciascuna nel periodo 1999-2012, nelle scuole di ogni ordine e grado. Una stima dà 100mila abilitandi potenziali. Fino all’a.a. 2014/2015, gli atenei e le istituzioni AFAM attiveranno TFA speciali abilitanti all’insegnamento nelle scuole dei diversi ordini e gradi, ma non per gli Insegnanti tecnico pratici. L’abilitazione conseguita darà diritto: - all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto per supplenze (per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare); - a insegnare nelle scuole paritarie; - a partecipare ai concorsi a cattedre. Non servirà a inserirsi nelle G.E. (da cui si continuerà ad attingere per il 50% delle nomine). Riportiamo alcune delle modifiche proposte dal MIUR al testo pubblicato sulla G.U. 31-1-2011 Serie generale n.24 Supplemento ordinario n.23/L.

PROPOSTA DI MODIFICA AL D.M. N. 249 DEL 10 SETTEMBRE 2010 REGOLAMENTO CONCERNENTE “DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI E DELLE MODALITÀ DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI…”
(per effetto delle modifiche proposte, si avrebbe la seguente nuova versione degli artt. 5 e 15).
• Art. 5 … 2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale... 2/bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente. 2/ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2/bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni…
• Art. 15 … 1/bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all’articolo 3, e comunque non oltre l’anno accademico 2014/2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali … finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado … possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie, nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell’ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile: a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni o quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’ar. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie…. 1/quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici….4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto… 16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella G.U. n.175 del 29 luglio 1997. L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1/ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria. Il percorso prevede il conseguimento… 2. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante, che consiste…
17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti….
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione. 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto MIUR n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto MIUR n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento… 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto MIUR 7 ottobre 2004, n. 82 e al decreto MIUR 28 settembre 2007, n. 137 presso le istituzioni di AFAM, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione e precedente l’entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del titolo finale abilitante…. 27/bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle G.E., di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro P.I. 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 d.lgs 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’art.1 comma 6, lettera g), del decreto P.I. 29 novembre 2007, n. 267. (Fonte: Alessandro Giuliani, La tecnica della scuola, 26 giugno 2012)