° Mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA - a.s. 2012/2013.
Attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico.
Il MIUR ha trasmesso (Prot. n. 5925 del 3 agosto) agli Uffici scolastici regionali, per i necessari adempimenti, il CCNI (sottoscritto in data 31 luglio 2012, a integrazione dell’art.5 CCNI 29 febbraio 2012) concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute all’espletamento della funzione docente e idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico (art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111).
° L’emendamento n. 14.1000 è ormai nel testo dell'art. 14 del dl n.95/2012 (la c.d. spending review), all’esame della Camera dei deputati
Risolve una questione ma non affronta quella della possibilità, ai sensi dell’art.14 comma 17 (che non è stato emendato), che i docenti in esubero siano nominati per l’insegnamento su classi di concorso per le quali non sono abilitati o sul Sostegno.
I docenti in esubero, se non collocabili al 1° settembre prossimo, potranno cessare dal servizio nel settembre 2013 con i requisiti detenuti al 31 agosto 2012, ottenendo il pensionamento con i criteri antecedenti la legge n.214/2011 (c.d. Fornero). E’ questa la sesta (nell’ordine procedurale che elenchiamo di seguito) maniera in cui saranno affrontati gli esuberi. L’emendamento approvato riguarda i docenti che non sarà possibile ricollocare su altra classe di concorso oppure sul Sostegno (se sono stati riqualificati mediante il corso che il Miur a breve istituirà con circa 400 ore di formazione tra lezioni in presenza e lezioni on line). Il personale che sarà collocato in quiescenza a norma dell’emendato riceverà regolarmente l’assegno di pensione, ma avrà con ritardo la liquidazione del Tfr (dovrà attendere di maturarne i requisiti stabiliti nelle nuove norme). Per applicare la norma, come emendata, gli uffici territoriali del MIUR procederanno con questa sequenza, nei confronti del personale coinvolto: 1. a utilizzarli o collocarli in assegnazione provvisoria; 2. a nominarli su cattedra orario nell’ambito della classe di concorso di appartenenza o su altre classi di concorso per le quali siano abilitati; 3. a collocarli in classi di concorso per le quali non sono abilitati ma possiedono il titolo di studio; 4. a collocarli sul Sostegno, se specializzati o almeno riqualificati con un corso di formazione; 5. a nominarli su spezzoni più completamento di ore a disposizione (per supplenze, su qualunque cattedra); 6. a collocarli in pensione con le vecchie regole, se ne hanno titolo ai sensi dell’emendamento n.14.1000; 7. a utilizzarli in supplenze brevi saltuarie, in ambito provinciale.
(Fonte: Carlo Forte- Italiaoggi – 31 luglio 2012)
Si vuole risolvere un problema al prezzo del cedimento su due questioni di principio.
Le questioni di principio sono: il valore professionalizzante del titolo di abilitazione, e la qualità dell’istruzione.
Nelle ore di supplenza. Ciò il MIUR fa mentre è ‘impirugghiatu mani e piedi su abilitazioni e concorsi (flop dei TFA; revisione della classi di concorso). Oltre che il disagio che si crea ai colleghi in esubero, ci preoccupa il processo di logoramento del valore del titolo abilitante, logoramento che va, in sostanza, a dequalificare lo status professionale dei docenti: non vorremmo che, in prospettiva, la “specificità” (rispetto alle funzioni del pubblico impiego) della funzione docente si traduca nell’equiparazione all’inquadramento in funzioni esecutive, come del resto avviene con la gestione che il governo sta facendo degli oltre 3mila colleghi che sono riconosciuti permanentemente “inidonei” all’insegnamento. L’ANIEF non può accettare che si annulli quanto è stato stabilito con i decreti Misasi del 1974, e poi confermato con il D.L. 29/1993 e con il D.L.165/2001, circa la specificità della funzione docente. Un governo che non ha l’investitura popolare non dovrebbe mettere mano a smantellare le conquiste sociali pluri decennali dei docenti, anche perché, ancora nel CCNI 25 giugno 2008, si era stabilito che i docenti inidonei continuassero ad esercitare funzioni culturali: nel servizio di biblioteca e di documentazione scolastica, nel favorire la fruizione didattica, da parte degli alunni, del corredo didattico strumentale e dei laboratori; lavorando nella rete supportiva al servizio educativo e in altri servizi educativi deliberati dal Collegio docenti nel POF. A nostro parere, e lo abbiamo prospettato nelle sedi competenti, i colleghi inidonei vanno utilizzati soltanto in mansioni consentanee al loro ruolo culturale, entro la scuola e/o a servizio della comunità territoriale, alle dipendenze degli EE.LL.