Tutte le notizie

° Anno scolastico 2012/2013. Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica.
Con riferimento alla Legge 23/12/1998, n. 448– art. 26, comma 8, e succ. modifiche e integrazioni, il Miur ha emanato la C.M. n.54 del 22 giugno 2012. Il contingente non può superare ( a norma dell’art.4, comma 68, della legge n.183/2011) le 300 unità.
La durata massima del collocamento fuori ruolo, da disporre ai sensi della circolare n.54/2012 è fissata in 2 anni scolastici (salva motivata revoca dell’incarico da parte dell’amministrazione. Le trecento persone, da collocare fuori ruolo, saranno assegnate all’Amministrazione Centrale (77 unità) e agli UU.SS.RR. (223 unità, così ripartite: ABRUZZO 8; BASILICATA 5; CALABRIA 11; CAMPANIA 20; EMILIA ROMAGNA 15; FRIULI 7; LAZIO 20; LIGURIA 9; LOMBARDIA 22; MARCHE 8; MOLISE 4; PIEMONTE 14; PUGLIA 17; SARDEGNA 9; SICILIA 20; TOSCANA 19; UMBRIA 4; VENETO 11). Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013, devono essere inviate all’ufficio centrale o regionale richiesto entro e non oltre il 15 luglio 2012, a un solo ufficio scolastico regionale. La tipologia dei titoli che è possibile fare valere è tripartita: - titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio; - titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali; - titoli professionali: incarichi svolti all’interno dell’amministrazione dell’Istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell’ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.N.VAL.S.I., A.N.S.A.S, centri di ricerca e formazione, ecc. L’esame dei candidati è effettuato da una Commissione costituita presso ciascun ufficio. Sulla base dei titoli valutabili presentati e di un colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche delle aree sopra richiamate viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. I docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo di durata inferiore ai 5 anni, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all’assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all’ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell’ufficio, che la rinuncia da parte dell’interessato hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

° Generazione web Lombardia a.s. 2012/13. E’ rivolto alle scuole superiori
E’ stato pubblicato il 15 giugno il decreto della D.G. Istruzione, Formazione e Cultura, della Regione, per la digitalizzazione di mille classi, tra prime e terze, in Lombardia.

Le proposte e la richiesta di finanziamento possono essere presentate entro il 9 luglio pv. dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie del secondo ciclo e dalle istituzioni formative accreditate. Le domande vanno redatte utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito www.istruzione.regione.lombardia.it e da http://www.istruzione.lombardia.gov.it/, il sito dell’U.S.R. della Lombardia Con il progetto vengono finanziati impianti tecnologici che consentano di interagire con altri dispositivi ed applicativi software nonché di visualizzare contenuti in formato digitale (testi, immagini, video) e dispositivi elettronici individuali (tablet, e-book, notebook, etc). Ogni classe disporrà di una dote tecnologica di circa 8.000/8500 euro. Saranno interessate le classi prime e terze, per il fatto che all'inizio dell'anno scolastico vanno adottati i nuovi libri di testo, tutti digitali. L’iniziativa è finanziata per 4 milioni dal MIUR e per ulteriori 4,5 da Regione Lombardia. (Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 542, del 18 giugno)

° Stato/regioni: imminente decentramento di funzioni amministrative delle scuole
Alle regioni passerebbero beni e risorse umane, strumentali, finanziarie della scuola.
La Conferenza unificata Stato-Regioni metterà mano al nuovo T.U. sulla istruzione; saranno anche definiti i livelli di responsabilità e le competenze in materia di spesa dell’amministrazione centrale e degli EE.LL., e ridefiniti i LEP. (Fonte: La tecnica della scuola, 23 giugno)
 

° I bambini della prima elementare di Pontremoli non ammessi alla classe successiva
Missione compiuta, il caso lo risolvono gli ispettori scolastici. Ma quanta ipocrisia !

“Nel corso dell’anno il corpo insegnante della “Tifoni” non ha avviato una serie di comportamenti didattici necessari per aiutare i bambini indietro, e non ha mantenuto con i loro genitori un rapporto costante, necessario in questi casi… la direzione generale del Miur… chiederà alla scuola di riconvocare il consiglio di classe e di rivedere la posizione dei cinque bambini alla luce delle nuove indicazioni. Si valuterà in quella sede se cambiare il giudizio finale e far ripartire il percorso degli studenti dalla seconda.” (Fonte: repubblica.it – 20 giugno).
E, però, dall’articolo di stampa si evince che esiste un problema, a monte della ipotizzata omissione di comportamenti didattici necessari da parte del corpo docente, problema che configura una responsabilità a carico dei responsabili politici del MIUR: “L’istituto di Pontremoli più volte è stato citato per il problema delle “classi pollaio”, i troppi bambini in aula”.
L’ipocrisia sta, allora, nel fatto che si vuol prosciugare il mare con un secchiello (l’ispezione). Gli ispettori li inviino in tutte le scuole deve esistono classi pollaio, a vedere se gli interventi didattici supportavi vengono effettuati… o meglio, possono essere effettuati ! Perché le classi pollaio sono numerose, e a macchia di leopardo sul territorio nazionale, e dunque gli insegnanti devono ottimizzare come possono gli interventi didattici. I comportamenti omissivi che finiscono con il costituire concause di bocciature vengono (a volte, e comunque molto raramente, specie nel caso di alunni molto piccoli) alla luce; altri comportamenti omissivi su alunni che, in un modo o nell’altro, sono poi ammessi alla classe successiva senza che abbiano raggiunto gli obiettivi necessari restano senza conseguenza formale. E però, nella sostanza restano pesanti nello sviluppo dell’apprendimento degli alunni, negli anni successivi: costituiscono quelli che i pedagogisti denominano “deficit cumulativo”. E la responsabilità ne è dei ministri che – per fare cassa – aggravano il rapporto numerico docente/alunni.
Lasciando stare le notazioni polemiche, segnalo che i pedagogisti (M.Laeng, in particolare) hanno molto insistito sulla necessità di osservare, nella prativa docimologica, i c.d. “periodi educativi”, come avviene in non pochi Paesi europei. Nel modello scandinavo (Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda), dove il ciclo primario e secondario sono unificati nei nove anni della scuola obbligatoria e non si procede a bocciature né a valutazioni annuali, la prima valutazione si effettua al penultimo anno. La Legge 30/2000 (la tramontata riforma Berlinguer) prevedeva i periodi didattici, denominandoli “cicli biennali”. La Legge 53/2003 (la tramontata riforma Moratti) prevedeva 2 “periodi didattici biennali” dopo il primo anno della Scuola primaria, uno nella secondaria di primo grado, e due nella secondaria di secondo grado. In atto, per il primo ciclo, il D.lgs n.59/2004, Capo III art.8, dispone che: i docenti responsabili delle attività educative e didattiche esprimano per ciascun allievo, al termine di ogni periodo didattico, una valutazione positiva o negativa circa l’accesso al periodo successivo. Solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione, essi, all’unanimità, possono decidere, di non ammettere l’alunno alla classe seconda di un periodo biennale. Si veda anche la C.M. n.65 del 3.2.04.

° Ecco i soldi per gli scatti di anzianità dei professori !
Il Ministro trova i soldi nel Fondo di istituto. Una ricostruzione della comica trovata.

“Ormai è quasi certo: gli scatti di anzianità potranno essere ripristinati ma solo a condizione di attingere le risorse dal fondo di istituto. I risparmi derivanti dai tagli degli organici sarebbero stati infatti largamente inferiori alle attese: il MEF ha certificato finora 87 milioni di euro di risparmi e non sembra affatto intenzionato ad aumentare questo tetto. Ma siccome di milioni ne servono almeno 350 se si vogliono davvero garantire gli scatti bisognerà pensare ad altre fonti di finanziamento. I fondi destinati al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e quelli per sostenere l’ampliamento dell’offerta sono già stati falcidiati negli ultimi anni e ridotti ormai al lumicino. Proprio per questo il Ministero ha proposto ai sindacati di attingere al fondo di istituto che attualmente serve a retribuire il maggior impegno del personale docente e Ata. … Per il 2012 potrebbe “saltare” la quota di fondo relativa al terzo quadrimestre (settembre/dicembre 2012) che sarebbe dovuta servire per pagare i compensi dell’anno scolastico 2012/2013… Per poter garantire il riconoscimento degli scatti anche negli anni successivi, a partire dal 2013 il fondo potrebbe essere addirittura dimezzato… Un taglio così pesante del fondo di istituto rappresenterebbe la fine dell’autonomia scolastica già messa in crisi in questi anni dalle riduzioni di organico e di risorse finanziarie ordinarie.
(Fonte: La tecnica della scuola, 20 giugno 2012)
 

° Tentando di fare ordine negli annunci ministeriali sui concorsi e sui corsi abilitanti
Saranno immessi in ruolo alcune migliaia di vincitori di concorso e, contestualmente, su non meno del 50% dei posti disponibili, gli aventi diritto inseriti nelle GaE. I nuovi abilitati saranno 20mila con il TFA ordinario e decine di migliaia con quello “speciale”
1. Tra i prossimi giugno e luglio si terranno le prove selettive per l’accesso ai corsi TFA ordinari (per quasi 21mila posti), secondo un calendario pubblicato con l’allegato 2 del decreto 23 aprile 2012 n.74 – D.G. per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario.
2. Per l’ottobre prossimo è atteso il provvedimento che istituisce un percorso di abilitazione semplificato (niente prove selettive di accesso) e ridotto (niente ore di tirocinio), riservato ai docenti non abilitati che hanno maturato particolari requisiti (tre supplenze di almeno 180 giorni ciascuna, nel periodo tra il 1999 e il 2012). Per istituire i corsi TFA c.d.”speciali” occorreranno modifiche (alle quali il MIUR sta lavorando) al D.M. n.249/2010. I corsi si svolgeranno dal’inizio del 2013 e termineranno in contemporanea con quelli ordinari; i corsisti di entrambi i TFA abbiano accesso al concorso a cattedre di cui diciamo più avanti al punto 4.
3. Per l’autunno 2012, il ministro Profumo ha anche annunciato l’effettuazione della prova preselettiva di un concorso che dovrebbe essere bandito a giorni. Sarà riservato ai docenti abilitati e metterà in palio un certo numero di cattedre. Sul numero resta un dubbio. In una dichiarazione in Parlamento, durante un question time, la scorsa settimana), il Ministro ha dato la cifra di 7400, contraddicendo la dichiarazione resa in un’intervista a La tecnica della scuola (pubblicata, a firma Daniela Girgenti, sul n.21 del 20 giugno): “… quando il conorso sarà terminato, i 12mila vincitori potranno essere assunti in ruolo. E altrettanti dodicimila circa verranno assorbiti attraverso le graduatorie a esaurimento … I posti che il MIUR metterà a concorso riguarderanno solo le discipline che presentano vacanze sicure di posti. Ed in prevalenza le selezioni riguarderanno regioni del Nord Italia dove c’è la maggiore carenza di docenti titolari di cattedra. Il numero sarà comunque ripartito: all’infanzia andranno meno di 2mila posti, alla primaria tra i 2mila e i 3mila. Alla scuola secondaria, tra primo e secondo grado, l’altra fetta di contingente che porterà il numero complessivo di vincitori a quasi 12mila”. Ad ogni modo, i vincitori del concorso saranno assegnati su un numero di cattedre che non supererà, in percentuale, il 50% del totale di quelle disponibili nei prossimi due anni scolastici: il calcolo tiene conto, per un verso, dei pensionamenti, e per altro verso dell’effetto di coda dei tagli prodotti dal “riordino” Tremonti-Gelmini. Il concorso, cui avrebbero accesso i laureati, si svolgerebbe secondo le regole tradizionali; c’è già la copertura economica e il via libera della Corte dei Conti. Su altrettanti posti (dunque 7.400 oppure 12000) verranno nominati gli aventi diritto iscritti nelle GaE. Degli annunci su l’organico “funzionale all’autonomia” s’è perduta perfino la memoria.
4. Primavera del 2013. Verrebbe bandito un ulteriore concorso a cattedra, in attuazione del principio (stabilito con il comma416 dell’unico articolo della legge finanziaria 2008, legge n.244/2007, e mai attuato) secondo cui i concorsi vanno effettuati ogni due anni. In sostanza, il primo bando aprirebbe la procedura concorsuale 2012, per posti disponibili all’agosto 2015, e il bando della primavera 2013 – che il Ministro preannuncia innovativo, a cominciare dal fatto che verrebbero ammessi solo i candidati abilitati, e che non vi sarebbero graduatorie suppletive, né residue rispetto a quella dei vincitori da assegnare alle cattedre messe a concorso – aprirebbe la procedura concorsuale 2014, per posti disponibili all’agosto 2017. Con la consueta lucidità, Daniela Girgenti spiega: “I concorsi, dunque, perderanno il valore abilitante (dato che l’abilitazione sarà il titolo di accesso ) e coloro che non li supereranno dovranno ripresentarsi ai nastri di partenza di una nuova selezione”. D’altra parte, la dichiarazione resa dal ministro alla dott.ssa Girgenti è inequivocabile: ”…. al pubblico concorso per diventare insegnanti si accede solo dopo avere acquisito l’abilitazione, applicando la legge in vigore. Sto parlando del Testo Unico (D,lvo n.297/94) che all’art.402 prevede che l’accesso ai concorsi è solo appannaggio degli abilitati. E’ arrivato il momento di applicarlo”.

° Inquadramento personale inidoneo. Nota Miur Prot. N.4122 del 20 maggio 2012
Riportiamo la nota inoltrata agli UU.SS.RR. dalla D.G. per il personale scolastico; Oggetto: Personale ATA, posti residuali. Inquadramento personale docente inidoneo.

Com’è noto, con C.M. n. 73 del 10 agosto 2011 sono stato comunicati, tra gli altri, i contingenti provinciali autorizzati per le immissioni in ruolo. Per il personale Ata, è stata, in allegato, inviata una tabella analitica (All. B) che evidenzia per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale il numero di assunzioni da effettuare. Con particolare riferimento ai profili professionali di assistente amministrativo (colonna A) e assistente tecnico (colonna E) sono stati definiti i contingenti dei posti da riservare ai docenti inidonei per motivi di salute che, per effetto della legge n. 111/2011, hanno chiesto, all’epoca, di essere inquadrati nei citati profili professionali e i contingenti di cui all’art. 9 del Ccni 3/12/2010 concernente la mobilità professionale dell’area inferiore all’area superiore. Completate le operazioni di cui all’art. 9 del Ccni 3/12/2010 e di cui al D.M. 12/9/2011, n. 79, ed accertato che non vi siano allo stato, in ambito provinciale, ulteriori docenti inidonei da assegnare a posti di assistente amministrativo o assistente tecnico, si invitano le SS.LL. a conferire nomine in ruolo sul numero dei posti a tal fine accantonati, ma poi in tutto o in parte non utilizzati per gli inquadramenti del personale docente inidoneo. Le citate nomine, ai sensi del D.M. 10/8/2011, n. 74, sono conferite sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui alla nota n. 402 del 20/1/2011 ed hanno decorrenza giuridica 1/9/2011 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio che, comunque, deve avvenire in data successiva al 31/8/2012. Al personale destinatario di contratti a tempo indeterminato di cui alla presente nota, sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva secondo i criteri e le modalità previsti dal contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013. Nel limite del contingente rideterminato per i citati profili professionali si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge n. 68/1999. Per quanto non previsto dalla presente nota, si applicano le disposizioni in tal senso diramate con D.M. 10/8/2011, n. 74 e C.M. n. 73 del 10 agosto 2011. Si richiama all’attenzione l’urgenza di completare tutte le assunzioni già previste per l’a.s. 2011/2012.

° Il ddl 953 sull’autogoverno della Scuola fa un altro passo verso l’approvazione
La VII commissione permanente (neo presidente Manuela Ghizzoni del PD), già investita dalla Camera della sede legislativa (e quindi, non occorrerà, per l’approvazione che la legge sia discussa dall’Aula), ha respinto, a larga maggioranza, la pregiudiziale di incostituzionalità posta in riferimento ad alcuni articoli.

° Tutti tranquilli, proprio tutti, salvo quel rompi di Marcello Pacifico
Riportiamo l’incipit alla camomilla e la pilatesca conclusione dell’articolo “Sulla scuola, tregua Stato regioni”, pubblicato lunedì scorso (18 giugno) su Il Sole 24Ore

Del contenuto di questo articolo non ci meraviglia l’inerzia delle regioni (ha senso, perché dalla soppressione delle sedi scolastiche, eventualmente anche solo per un anno, intravedono la possibilità di immediati risparmi per gli enti locali del proprio territorio – tanto la Scuola è adusa a subire); ci sconforta che gli assessori si guardino bene da l’esprimersi sull’evidenza dei fatti, come se non fossero in grado autonomamente di constatare che l’evidenza che la disposizione “non esiste più” o non avessero modo di chiederlo a un consulente legale. E poi ci lamentiamo della classe politica....
“Si attenua il conflitto tra governo e scuole sull’accorpamento delle scuole. A smorzare l’impatto della sentenza della consulta che ha dichiarato incostituzionale la norma del decreto Tremonti che imponeva di accorpare le scuole sotto i mille alunni… Nessuno per il momento sembra abbia voglia di sfruttare la bocciatura e proporre e cancellare i piani di dimensionamento approvati nella primavera scorsa…. Ma a turbare l’equilibrio raggiunto tra Stato e Regioni potrebbe essere un outsider: il piccolo sindacato ANIEF (che dalla Consulta è già riuscito a fare cancella un norma sullo spostamento di graduatoria dei precari) minaccia di impugnare in ogni TAR i singoli piani perché, secondo il suo presidente, Marcello Pacifico “sono ormai illegittimi, emanati sulla base di una disposizione che non esiste più”.

° Sarà la Consulta a stabilire se l’art.8 della Legge 18 aprile 2012 n. 7 della Regione Lombardia sia costituzionalmente legittima
L’impugnativa è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno.

E’ motivata con il convincimento, che anche l’ANIEF ha espresso per tempo e con forza, che la Regione stia intervenendo sui principi fondamentali in materia di istruzione, che sono riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato. L’articolo 8 della legge regionale “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” stabilisce che, con una sperimentazione della durata di un triennio, previo specifico accordo tra lo Stato e la Regione, i dd.ss. delle scuole statali ubicate nel territorio della Lombardia possano bandire concorsi per supplenze annuali. La decisione della Suprema Corte si avrà, verosimilmente, nel 2013.

° Conferimento e mutamento d’incarico ai dd.ss. - A.S. 2012/2013.
Il Miur ha fornito (Prot. n.4488, 13 giugno 2012) indicazioni sui criteri e sulle modalità per le operazioni. Ne diamo notizia. La domanda per mutamento di incarico va presentata entro il 22 giugno 2012, all’U.S.R. di appartenenza; entro la stessa data, vanno presentate, tramite l’U.S.R. di appartenenza, le domande di mobilità interregionale.
Dette indicazioni sono state concordate dal Miur con le Organizzazioni sindacali dell’Area V della dirigenza scolastica, e trasfuse in una ipotesi di Contratto integrativo nazionale sottoscritto (non da tutte le OO.SS. rappresentative) in data 5 giugno 2012. Nel caso di fusioni e accorpamenti di istituzioni scolastiche determinate dalla suddetta normativa si terrà conto di:
a) accordo tra i dirigenti, definito con l’Ufficio scolastico regionale; b) anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento; c) esperienza complessiva, dirigenziale e professionale, maturata; d) numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola. Successivamente, avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, i dd.ss. in servizio presso le istituzioni scolastiche sottodimensionate, e l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. - Area V - dell’11 aprile 2006. Nelle ipotesi di esubero, qualora le disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei dd.ss. in servizio nella regione, i Dirigenti scolastici che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le disponibilità assegnabili per norma, saranno assegnati sulle sedi sottodimensionate, con un incarico di durata annuale conferito sulla sede ricoperta nell’anno scolastico 2011/2012. Terminate tali ultime operazioni, qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno attribuite, a domanda o d’ufficio, prioritariamente ai dd.ss. cui sia stato conferito il predetto incarico annuale. Al fine di stabilire quale ulteriore sede sottodimensionata debba essere assegnata al Dirigente scolastico si terrà conto dei seguenti criteri: a) preferenza espressa dal Dirigente scolastico; b) vicinanza tra le due sedi; c) residenza del Dirigente scolastico. Per l’assegnazione di sede ai dd.ss. che hanno ottenuto il mutamento di incarico in esecuzione di provvedimento giudiziario (anche se cautelare), si terrà conto prioritariamente di tutti i posti vacanti e disponibili relativi all’a.s. 2011/2012 e, ove i predetti non risultassero in numero sufficiente, dei posti vacanti e disponibili a seguito di collocamento a riposo per l’a.s. 2012/2013. Per ciò che concerne la mobilità interregionale, si confermano le indicazioni contenute nel C.C.N.L. - Area V - Dirigenza scolastica del 15.7.2010; deve essere richiesto l’assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. I dd.ss. che avranno ottenuto il mutamento di incarico non potranno ripresentare istanza per tutta la durata dell’incarico stesso salvo per i motivi indicati al comma 3, art. 9 dell’Ipotesi di C.C.N.L.

° Inserimento scolastico dei minori adottati: istituito gruppo di lavoro nazionale
La D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione rende nota (Prot.3484, 11 giugno 2012) l’importante iniziativa (DDG n 2/I, 8 giugno 2012). Il “gruppo tecnico nazionale di studio e lavoro” rileverà, in collaborazione con gli UU.SS.RR., le problematiche educative e didattiche più ricorrenti connesse all’inserimento scolastico dei minori adottati e in condizione di affidamento temporaneo etero familiare, e predisporrà Linee guida per l’individuazione di soluzioni organizzative e normative idonee ad assicurare l’accoglienza scolastica e la piena integrazione socio-culturale dei minori adottati.