Ancora una ricostruzione di carriera sbagliata, sempre a vantaggio delle casse dello Stato e danno del dipendente scolastico perché gli scatti di anzianità vengono calcolati solo per i periodi svolti a tempo indeterminato. A portare l’ennesimo caso in tribunale, a Modena, stavolta è stata una docente di ruolo dal 1° settembre 2017 al quale non era stata calcolata una parte del servizio di precariato. I legali del sindacato Anief hanno presentato l’incongruenza al giudice del lavoro, il quale ha esaminato il ricorso e deciso di riformulare i conteggi, ordinando di fare inserire tutto il periodo di precariato e risarcire l’insegnante con oltre 4.000 euro più interessi. Nello specifico, il giudice ha accordato il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. Molto importante è stato anche il via libera del giudice al “diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di assunzione a tempo determinato”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, “quella di Modena è una sentenza rilevante perché conferma ulteriormente la validità della nostra tesi nel valutare gli scatti stipendiali anche per tutto il periodo di precariato. La giurisprudenza ormai è chiaramente orientata in questo senso, perché tale diritto venga tutelato, per tutto il personale della scuola che ha svolto supplenze, di qualsiasi genere. A questo scopo è sempre possibile ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia stipendiale più alta. Tutti gli insegnanti possono verificarlo utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione da Anief”.
Nella sentenza viene reputato condivisibile il “principio di diritto espresso da Cass., 7.2.2020, n. 2924: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»”.
“In definitiva quindi – per il giudice - deve ritenersi fondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla parte ricorrente durante i periodi di supplenza, come utile ai fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto. La domanda attorea merita quindi accoglimento con riconoscimento al ricorrente dell’intera anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine illustrati in ricorso, e delle conseguenti differenze retributive maturate antecedentemente all’immissione in ruolo”.
In conclusione, il giudice nell’accogliere il “ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di assunzione a tempo determinato; condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a conteggiare gli scatti di anzianità in misura pari a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato secondo le determinazioni di cui al CCNL di comparto e a corrispondere le differenze retributive che si quantificano in € 4.057,75, oltre interessi in misura legale da ogni singola posta sino al saldo effettivo”. Infine, “condanna la parte resistente, in persona del Ministro protempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 1.300,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato”.
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