Le ferie non godute dal lavoratore precario vanno sempre pagate. Lo ha ribadito tribunale del Lavoro di Modena nell’esaminare il ricorso, prodotto nel luglio 2020 da una docente di scuola primaria che per tre anni, tra il 2015 e il 2019, si è vista negare la “monetizzazione” dei giorni di ferie non utilizzati: la maestra, assistita dai legali Anief, aveva chiesto una somma “pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in ciascun anno scolastico e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti”. Dopo avere esaminato la normativa vigente, in particolare sulla base di quanto indicato nella sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che si è espressa sulla “rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse”, sulla scia della decisione del “Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.”, il giudice di Modena ha dato ragione alla ricorrente optando per il pagamento delle giornate di ferie, previa decurtazione dei “soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell’anno di riferimento e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come dedotto in giudizio e quantificato da parte attrice”.
Marcello Pacifico, presidente Anief, ricorda che “cancellare i giorni di ferie non godute di lavoratore docente o Ata della scuola rappresenta una decisione dell’amministrazione del tutto sbagliata, frutto di una norma altrettanto errata che come sindacato continueremo a contrastare in tutte le sedi. È chiaro che fino a quando non cambierà la legge, sarà indispensabile ricorrere in tribunale. Come già accade con gli scatti di anzianità e altre indennità, quali Rpd e Cia e tante altre “voci” mai pagate: invitiamo gli interessati a verificare la consistenza del danno subito andando ad utilizzare il Calcolatore gratuito online messo a disposizione dall’Anief e se lo ritengono contattando le nostre sedi territoriali”.
Sulla base anche della sentenza n. 77/2018 con cui “la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore”, dopo avere constatato che “i giorni di ferie non goduti calcolati con le modalità sopra indicate sono pari a n. 13,92 giorni per l’a.s. 2015/2016, n. 10,67 giorni per l’a.s. 2016/2017 e n. 13,05 giorni per l’a.s. 2018/2019”, il Tribunale di Modena è giunto ad una sentenza inequivocabile: ha infatti accertato e dichiarato il diritto” della docente “all’indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in” suo “favore dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi €. 659,30, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”.
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