I servizi pre-ruolo sono vanno tutti considerati utili alla ricostruzione di carriera. A confermarlo è la sezione Lavoro del Tribunale di Foggia che ha esaminato il ricorso di un’assistente amministrativa per mancata inclusione nella propria ricostruzione di carriera di quasi un anno di lavoro, per la precisione 11 mesi e 10 giorni: il giudice ha accertato che tale condotta non è lecita, perché confligge con “la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”. Dopo avere esaminato una serie di sentenze nazionali (Tribunale Torino sentenza n. 429 del 2019; Tribunale Bologna 12/03/2020, n.139; Tribunale Palermo, 17/07/2020, n.2262; Tribunale Cosenza 03/07/2020, n.1013, ma anche una recente espressione della Corte di Cassazione), il giudice ha deciso di assegnare “le differenze retributive spettanti al ricorrente”, per “complessivi € 3.056,13, di cui € 1.305,97 dovute in applicazione della clausola di salvaguardia per il servizio svolto con contratto a tempo determinato e tempo indeterminato fino al conseguimento della fascia 9/14, avvenuto in data 1/4/2020, ed € 1.750,16 per differenze retributive a seguito del riconoscimento integrale del servizio pre–ruolo in sede di ricostruzione della carriera”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le supplenze del personale della scuola, di qualsiasi genere, non possono essere considerate meno incidenti nella ricostruzione di carriera. L’Unione europea e i nostri giudici, a vari livelli, lo dicono chiaramente: non esistono lavoratori di seria A e di serie B, le prestazioni professionali non hanno valore diverso a seconda del contratto sottoscritto dal dipendente. Consigliamo tutti coloro, anche tra i docenti, che vogliono recuperare il maltolto e salire di scaglione stipendiale, di ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia di busta paga più elevata. Ogni docente e Ata può verificare quanto recuperare e se vale la pena ricorrere utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione sempre da Anief”.
LA SENTENZA
Il giudice “dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando per intero ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a partire dal primo contratto a termine, nonché con l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo del 19 luglio 2011 e, quindi, con attribuzione di un’anzianità pari ad anni 6 mesi 9 e giorni 28; condanna il M.I a collocare parte ricorrente nella fascia stipendiale spettante in seguito alla suddetta ricostruzione dell’anzianità di servizio; condanna il M.I. al pagamento delle relative differenze retributive, pari a complessivi € 3.056,13, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo; liquida le spese di lite in complessivi € 2.059,00, per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie al 15%, dichiarandole compensate tra le parti in ragione di 1/2 e condannando parte resistente al pagamento della restante parte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari”.
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