Le supplenze sono tutte pienamente utili alla ricostruzione di carriera: lo ha ribadito la sezione Lavoro del Tribunale di Verona, che ha assegnato “la somma di euro 4.925,89, oltre accessori di legge” ad una docente di sostegno che ha presentato ricorso con Anief dopo avere sottoscritto per 15 anni contratti a termine nella scuola senza vedersi riconosciuto, dopo essere entrata in ruolo con la ricostruzione di carriera, né il pagamento degli scatti di anzianità durante il periodo pre ruolo, nè il diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio di gradone contrattuale.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “i servizi di precariato svolti nella scuola, di qualsiasi genere, sono sempre incidenti in pieno nella ricostruzione di carriera. I tribunali UE e italiani, a vari livelli, non sembrano avere più dubbi: non esistono lavoratori di seria A e di serie B, le prestazioni professionali non hanno valore diverso a seconda del contratto sottoscritto dal dipendente. Consigliamo tutti coloro, anche tra i docenti, che vogliono recuperare il maltolto e salire di scaglione stipendiale, di ricorrere in tribunale con i legali Anief, così da vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia di busta paga più elevata. Ogni docente e Ata può verificare quanto recuperare e se vale la pena ricorrere utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione sempre dal nostro sindacato”.
“Con ricorso depositato il 28.10.21” la “docente già assunta a tempo indeterminato, nel ruolo della scuola secondaria di II° grado con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2017, in servizio (…) come docente di sostegno, che ha svolto sin dall’a.s. 2006/07 vari incarichi di supplenza a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche (per ogni anno di precariato e fino al deposito del ricorso, come meglio ivi specificato), chiede all’adito Tribunale accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4 agosto 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire il pagamento degli scatti di anzianità durante il periodo pre ruolo, nonché del diritto a percepire, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
I legali Anief hanno sostenuto che “discriminazione deve essere effettuata considerando l’anzianità effettiva di servizio e non virtuale del D. Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489: così: Cass. sez. lav., 27/12/2019, n. 34546), come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola, con la condanna del Ministero convenuto a corrispondere le differenze retributive maturate sulla base del calcolo dell’anzianità”.
Per il giudice, “la domanda è fondata alla luce delle condivisibili le argomentazioni svolte dalla Cassazione in numerose recenti pronuncia e già richiamate sinteticamente nella ordinanza 9737/17: infatti, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE (a carattere incondizionato e sufficientemente precisa), esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e prescinde dalla legittimità del termine apposto al contratto; che, come recentemente statuito da questa Corte (sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016), le modalità di lavoro del personale assunto a tempo determinato non presentano aspetti di differenziazione rispetto ai dipendenti di ruolo; che, pertanto, "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"; al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria" (Cass. nn. 22558 e 23868 del 2016)”. Più recentemente “i principi di diritto sono stati ulteriormente precisati e ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza n.20918/19”.
Nella sentenza, si fa anche riferimento alla “pronuncia della Corte di Cassazione, nella sentenza 28.11.2019 n. 31149 (relativa alla diversa questione della ricostruzione della carriera), che ha elaborato espressamente un criterio generale per i casi di applicazione diretta della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (come quello di specie)”. Ne consegue che risultano “corretti i conteggi di parte ricorrente che determinano il relativo importo spettante in conto capitale alla somma di euro 4.925,89, oltre accessori di legge. La domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della progressione stipendiale – scrive ancora il giudice - va allora accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, trattandosi evidentemente di somme di natura retributiva e non risarcitoria, che maturano mese per mese. Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall’art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego”.
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