Nessun dubbio, nessun ripensamento: per i giudici del lavoro agli insegnanti precari vanno dati ogni anno i 500 euro della carta del docente. L’ultima sentenza è arrivata dal tribunale di Cosenza, dove un’insegnante ha presentato ricorso, con i legali Anief, per non avere ricevuto negli ultimi sei anni, si legge nella sentenza, “il beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015», ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato”. Gli avvocati operanti per il giovane sindacato hanno quindi chiesto e ottenuto “l’accreditamento della somma di 3.000,00 euro (€ 500,00 per ciascun anno) sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”.
Decisiva, per i giudici, è sempre la sentenza della Corte di Giustizia europea del maggio scorso, con cui viene rilevato che “alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della «Carta Elettronica del docente» alle «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, esorta i tanti docenti che dal 2016 hanno svolto almeno una supplenza annuale a presentare il ricorso al giudice del lavoro e recuperare in toto la somma della Carta del docente, pari a 500 euro annui, non assegnata per una chiara “dimenticanza del legislatore che ha redatto la Legge 107/05. A rivendicare con cognizione di causa le somma possono essere anche i precari che hanno svolto servizio su cattedra ridotta. Anche per loro vale il parere netto della Corte di Giustizia europea sulla materia. Come pure possono presentare la medesima istanza gli educatori, di ruolo e precari, su cui qualche settimana fa la Cassazione si è pronunciata in modo positivo”.
Nel presentare il caso, il giudice di Cosenza ha ricordato che “la CGUE, sesta sezione, con ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, ha statuito che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Inoltre, “nel caso di specie, ... risulta che l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, conformemente all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall’adozione del decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l’acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza....». Ed ancora la Corte ha evidenziato come «38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l’acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell’indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
Il giudice del tribunale di Cosenza ha quindi spiegato che “la CGUE ha, inoltre, chiarito come «Il diverso trattamento di cui al procedimento principale non potrebbe essere giustificato neppure dall’obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato (punto 44, ordinanza), poiché tale indennità viene erogata anche ai docenti in prova, che conseguono la stabilità solo dopo il superamento di un periodo di prova e come “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come la signora” ricorrente “non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C- 72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)»”.
“Conclusione analoga per il Consiglio di Stato che nel recente pronunciamento ha rimarcato che la mancata attribuzione anche ai lavoratori precari del bonus di € 500,00 ingenera una «discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), ... la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, ... nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022)”.
Viene anche “ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell’UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione ( Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss)”. Non può, pertanto, questo Giudice che disapplicare l’art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l’ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della «Carta Elettronica del docente» anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato”.
In conclusione, il giudice “accerta il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a provvedere in tal senso. Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, per competenze ed in euro 49,00 per esborsi, con distrazione”.
IL RICORSO ANCORA PRESENTABILE
Preso atto di questa ennesima sentenza favorevole ai docenti precari, il sindacato Anief consiglia di visionare il video tutorial e i link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali del giovane sindacato, al fine di recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente. È possibile visionare video guida, più adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
Carta docente anche ai precari, quarta sentenza a Vercelli: una docente recupera 2mila euro
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