Nella scuola “l’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati” ha lo stesso peso di quella svolta dal “personale docente assunto a tempo indeterminato”: lo ha confermato la sezione Lavoro del tribunale di Modena accogliendo il ricorso di un docente di scuola secondaria, assistito dai legali Anief, che ha giustamente chiesto il riconoscimento “ai fini economici e giuridici” della “anzianità maturata in tutti i servizi a tempo determinato con la medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale di ruolo dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis”.
L’insegnante, entrato in ruolo nel settembre 2015, dopo aver svolto supplenze dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2014/2015, ha chiesto (e ottenuto) che “fosse riconosciuta la fascia stipendiale corrispondente all’anzianità lavorativa maturata dall’inizio del rapporto di lavoro ai sensi del CCNL Comparto Scuola, con conseguente condanna del Ministero a corrispondere le differenze retributive relative alla fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, quantificate in €. 4.624,01”. Nella sentenza si è fatto riferimento al “CCNL 4/8/11, che ha modificato le fasce di anzianità” specificando che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all’inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva”.
A fare propendere la decisione del giudice a favore del docente ricorrente è stato “il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato”: un punto che “è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, che al punto 1 stabilisce che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». In particolare, al punto 4 della clausola si prevede: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “tutte le supplenze influiscono, allo stesso modo, ai fini degli scatti di anzianità e della ricostruzione di carriera. Perché le prestazioni professionali non hanno valore diverso a seconda del contratto sottoscritto dal lavoratore. I docenti, ma anche gli amministrativi e i collaboratori scolastici, come tutto il personale Ata, che voglia recuperare il maltolto e spostarsi su gradoni stipendiali più alti, ha la possibilità di ricorrere in tribunale con i legali Anief, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera, con risarcimento e immediato inquadramento su fascia di busta paga più elevata. Ogni docente e Ata può verificare quanto recuperare e se vale la pena ricorrere utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione sempre dall'Anief”.
Nella sentenza di Modena, il giudice ha spiegato che “la prescrizione opera solo sulle differenze retributive e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l’anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n. 8228 del 23.5.2003 nonché Cass., 30.1.2020, n. 2232). Per tali ragioni l’attore ha diritto ad essere collocato nella fascia stipendiale 3-8 del CCNL Comparto Scuola, come previsto dalla clausola di salvaguardia ex CCNL 04.08.2011. Siccome l’immissione in ruolo è intervenuta con contratto del 26.11.2015 e la ricostruzione di carriera reca la data del 06.02.2019, non possono considerati prescritti i crediti rivendicati dalricorrente. Il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla diffida del 09.09.2020.Il Ministero va quindi condannato a corrispondere le differenze retributive maturate in datasuccessiva all’assunzione a tempo indeterminato, nella misura indicata in ricorso, pari a €. 4.624,01”.
“Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA il diritto” del docente “all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e, per l’effetto, condanna parte resistente a pagargli, dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, con assegno ad personam, l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone “0 – 2 anni” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, pari ad € 4.624,01, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo; 2) CONDANNA il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.849,00, di cui €. 49,00 per anticipazioni e €. 1.800,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.; dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
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