Il ricorso Anief per ottenere la Carta del docente per i precari fa avere all’insegnante di turno ben 3.000 euro di risarcimento: la sentenza è stata emessa dal Tribunale di Verona, che ha acconsentito in pieno alle istanze dei legali operanti per il giovane sindacato rappresentativo spiegando che “le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte”, ancora di più dopo che nell’ottobre 2023 la Cassazione con la sentenza n. 29961/2023” si è espressa “su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att.” fissando “il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”. Pertanto, il giudice ha specificato che “la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato”.
Come già spiegato in una sentenza analoga, il giudice di Verona ha detto che “con riferimento all’eccezione sollevata in merito alla mancanza di titolo di specializzazione per il sostegno, come più volte affermato da questo Tribunale”, ha scritto il giudice, “non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l’assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza 609/2023 del 15.11.2023)”.
Secondo il giudice del lavoro, dunque, dalla Cassazione è giunto un principio chiaro: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”. Lo stesso Tribunale ha stabilito, infine, che “l’importo di € 500” della Carta del docente finalizzata all’aggiornamento professionale “deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene che “se Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, e adesso anche la Corte di Cassazione si sono espressi in un certo modo sul bonus annuale dell’aggiornamento degli insegnanti, sarà molto difficile che i singoli Tribunali del lavoro possono sentenziare in modo opposto. Presentare il ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro diventa quindi un’occasione importante per tutti i docenti supplenti, anche di sostegno privi di specializzazione: non coglierla sarebbe davvero un peccato”, conclude il leader dell’Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in totale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di Euro 49,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 23.1.2024
IL GIUDICE
PER APPROFONDIMENTI:
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