Sulla Carta del docente la Cassazione lo scorso ottobre con la sentenza n. 29961/2023 è stata chiarissima: va assegnata anche a tutti i supplenti con supplenza fino al termine dell’anno scolastico. L’estensione vale anche per tutti i docenti precari impegnati sul sostegno pur non avendo la specializzazione. A sostenerlo è ora il Tribunale di Verona, che nell’accogliere la richiesta dei legali Anief, in difesa di un’insegnante supplente nell’anno scolastico 2022/2023 su cattedra di sostegno, ha condannato il Ministero ad assegnargli i 500 euro annuali pur se sprovvisto della specializzazione in didattica speciale.
“Con riferimento all’eccezione sollevata in merito alla mancanza di titolo di specializzazione per il sostegno, come più volte affermato da questo Tribunale”, ha scritto il giudice, “non rileva il fatto che la supplenza sia stata svolta dalla ricorrente in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno, atteso che la normativa disciplinante le modalità di assegnazione dei posti di sostegno non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, consentendo piuttosto l’assegnazione anche a docenti privi del titolo specializzante, il quale ultimo costituisce mero titolo di precedenza. Il possesso dello specifico titolo di specializzazione è pertanto un elemento inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione resa” (cfr. da ultimo sentenza 609/2023 del 15.11.2023)”.
Della sentenza della Suprema Corte dello scorso ottobre stanno facendo tesoro tutti i tribunali del lavoro incaricati di esaminare i ricorsi dei supplenti che chiedono giustamente di ottenere 500 euro per ogni annualità di servizio svolto a tempo determinato. Sempre a Verona il Tribunale ha ribadito che la Cassazione ha fissato, “su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni”, un principio di diritto inequivocabile: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Infine, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona ha specificato che “l’importo di € 500” della Carta del docente finalizzata all’aggiornamento professionale “deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, prende atto di questa ennesima sentenza favorevole (oramai sono state abbondantemente superate le 15mila posizioni favorevoli espresse di tribunali italiani ) e sostiene che “a presentare il ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro di risarcimento per mancata assegnazione della Carta del docente sono sempre più categorie di precari: adesso, si aggiunge anche quella degli insegnanti supplenti su sostegno privi di titolo specializzante. Si tratta di una categoria di insegnanti molto corposa, almeno 70mila per anno scolastico, che a questo punto possono presentare istanza di ricorso senza alcun dubbio. Ancora di più perché a sostenerli sono anche le posizioni del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e la Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021 e anche Corte di Cassazione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in totale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023;
2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 23.1.2024
IL GIUDICE
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