Non esista “una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti” di ruolo e precari: lo scrive il Tribunale di Benevento nel risarcire un’insegnante che dal 2022 ad oggi ha sottoscritto due supplenze annuali senza ricevere i 1.000 euro di Carta del docente, invece assegnati ai colleghi di ruolo.
Per il giudice del lavoro del Tribunale campano non si possono negare i fondi per l’aggiornamento professionale e tale orientamento è stato espresso in primis di recente il Consiglio di Stato, che “con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del Ministero dell'Istruzione dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal Ministero convenuto determini una sorta di formazione "a doppia trazione", ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico”.
“Peraltro – continua il Tribunale di Benevento -, tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Sempre il giudice del lavoro di Benevento ha aggiunto che anche la “Corte di Giustizia UE nella sentenza del maggio 2022, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una vertenza analoga alla presente, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. "carta docenti" deve essere considerata come rientrante tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La stessa Corte europea ha quindi “affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano "comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”. La Corte UE, pertanto, non ritiene “la natura temporanea del lavoro” un elemento sufficiente per attuare la differenza di trattamento in tema di formazione professionale.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che in queste condizioni “ad oggi presentare ricorso con i legali Anief per recuperare la Carta del docente costituisce un passaggio obbligato per arrivare ad ottenere il beneficio altrimenti destinato agli insegnanti di ruolo: non dovrebbe essere così, considerando che il legislatore dovrebbe mettere mano all’errore introdotto con la Buona Scuola di Matteo Renzi. A questo punto, produrre istanza per il recupero della card annuale da 500 euro, dall’esito quasi scontato e a favore del docente ricorrente, rappresenta un’operazione di buon senso a cui francamente non si può davvero rinunciare”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro XXXXXX definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXXX XXXX nei confronti di MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di XXX XXX ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015";
2) condanna il Ministero convenuto ad accreditare €1.000,00 sulla carta elettronica del docente in favore di XXX XXX ;
3) condanna il Ministero convenuto, in persona del legale rappresentante p.t.,al pagamento in favore di XXXX XXXXX di €225 a titolo di spese di lite oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €21,50, IVA e CPA, con distrazione.
4)
Benevento , 21.05.2024
Il Giudice
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