La Carta del docente “spetta a tutto il personale docente – tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato – anche in considerazione del fatto che le mansioni assegnate e svolte dei docenti non di ruolo sono del tutto identiche a quelle assegnate e svolte dai docenti di ruolo e che pertanto, ad opinare diversamente, vi sarebbe una ingiusta discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo, in aperto contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”: a chiederlo al Tribunale di Velletri, vicino Roma, sono stati i legali dell’Anief rivendicando l’assegnazione dei 500 euro annuali ad un supplente che nell’anno scolastico 2020/21 aveva lavorato dovendosi formare a proprie spese.
Il giudice ha esaminato il caso ripercorrendo le numerose sentenze favorevoli ai precari e arrivando alla conclusione che “l’art. 63 del CCNL per comparto scuola del 29.11.2007 (rubricato “Formazione in servizio”) prevede, in modo parzialmente difforme dalla disciplina sopra illustrata” che “l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo”.
Anche “la giurisprudenza maggioritaria”, ha scritto ancora il giudice del lavoro riferendosi innanzitutto alla sentenza del Consiglio di Stato con la n. 1842/22 del 16/3/2022, “ha chiarito, riguardo alla questione controversa in questa sede, che la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (cioè una formazione differenziata all’interno del corpo docente a seconda della diversa durata contrattuale dell’impiego), “[da un lato] quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e [dall’altro] quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è posta “anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea”, con l’Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, che ha fatto applicazione “della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE (la quale stabilisce che ‘per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”). Il giudice ha quindi ricordato che “da ultimo è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte”, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, “che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito” che la card annuale per l’aggiornamento debba andare a tutti i precari con supplenza annuale almeno fino al termine delle lezioni.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rammenta che “fare ricorso con Anief per ottenere i 500 euro della Carta del docente sottratti ogni anno ai precari è una richiesta più che legittima e che è destinata, salvo vizi improbabili, ad andare a buon fine. Il tribunale del lavoro non può di certo ‘dimenticare’ quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. A questo punto, ognuno tragga le proprie conclusioni: quasi 20mila insegnanti precari o ex precari, con almeno una supplenza di oltre 150 giorni negli ultimi cinque anni, hanno già provveduto a presentare ricorso con esito favorevole”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI
P.Q.M.
- disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento all’a.s. indicato in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 500,00;
- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del DPCM 32315 del 23/9/2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 200,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 17 marzo 2024
Il giudice
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