“Nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”: a scriverlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/22del 16 marzo 2022 e a ribadirlo è stato il Tribunale di Velletri, lo scorso 17 marzo, nel dare ragione al ricorso proposto dai legali Anief in difesa di un’insegnante che tra il 2019 e il 2023 ha svolto quattro supplenze annuali senza vedersi assegnato un euro per la propria formazione professione.
Dopo avere preso atto delle innumerevoli posizioni della giurisprudenza favorevoli ai precari, il giudice del lavoro del tribunale alle porte di Roma ha quindi riportato l’autorevolissimo parere del Consiglio di Stato, anche nella parte in cui fa riferimento al Contratto di lavoro sostenendo che “a carico dell’Amministrazione” persiste “l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”, che infatti è stata assegnata all’insegnante attraverso l’erogazione di 2.000 euro in un’unica soluzione.
A sostegno della decisione, sempre il Tribunale di Velletri ha ricordato che “nella stessa prospettiva si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea”: attraverso l’Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, ha ricordato che su questi temi occorre dare “applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/03/1999, di cui alla Direttiva 1999/70/CE, la quale stabilisce” che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”. Infine, sempre il giudice di Velletri ha esplicitato che sulla questione “è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito”, attraverso la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, che la Carta del docente da 500 euro l’anno per l’aggiornamento debba andare a tutti i precari con supplenza annuale fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o al 31 agosto.
“Alla luce di quanto sopra illustrato – conclude il Tribunale laziale - va dunque disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude dalla fruizione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista i docenti che, pur non essendo di ruolo, hanno prestato servizio in forza di incarichi annuali (fino al 31 agosto dell’a.s.) o in forza di incarichi fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno dell’a.s.)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “dai tribunali arrivano pareri inevitabilmente in accordo con quello che hanno esaminato e stabilito la Corte di Giustizia Europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e la Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. Stando così le cose, appare davvero invitante a questo punto presentare ricorso con Anief per ottenere quei 500 euro della Carta del docente che l’amministrazione ha sottratto senza giustificazione alcuna. Ricordo che sono due le condizioni per farlo: avere svolto almeno 150 giorni l’anno e presentare istanza di recupero della somma entro cinque anni dalla sottoscrizione dei contratti”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI
P.Q.M.
- disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 2.000,00;
- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 800,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 17 marzo 2024
Il giudice
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