ISTRUZIONE – A scuola non possono esserci insegnanti meno formati di altri, la Carta del docente va pure ai precari: a Messina 2.500 euro alla supplente che ha lavorato fino al 30 giugno anche per meno ore settimanali
Un’altra sentenza, arrivata dopo nemmeno tre mesi dalla deposizione, che conferma li liceità dei docenti precari nel chiedere la Carta del docente: ad emetterla è stato il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, che ha dato ragione ai legali dell’Anief operanti in difesa di un’insegnante che ha svolto delle supplenze per cinque anni consecutivi, dal 2019 ad oggi, senza ricevere alcun compenso per l’aggiornamento professionale, invece finanziato ai colleghi di ruolo con 500 euro ad anno scolastico. Tra l’altro, la docente ha svolto il servizio sulla base di contratti tutti con scadenza 30 giugno ed uno dei quali anche con sole 12 ore settimanali, a conferma che anche queste modalità rientrano nel beneficio dell’aggiornamento.
Nel condannare il Ministero contumace a risarcire la docente con 2.500 euro in un’unica soluzione, il giudice del lavoro ha ricordato che “già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. n. 1842/2022del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il giudice del Tribunale di Messina ha anche ricordato che per il Consiglio di Stato “tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo)” deve “poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
In conclusione, per il Giudice Amministrativo il supplente “ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, pertanto rientrano “tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest’ultima anche i docenti a tempo determinato”. Ma pure “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450/21, ha dichiarato che la norma che preclude l’accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato” risulta “incompatibile con l’ordinamento europeo”. E “secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27 ottobre 2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto)” ha spiegato perché tutti i supplenti annuali, anche con contratto 30 giugno o fino al termine delle lezioni, hanno diritto alla Carta del docente.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “la recente sentenza della Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre scorso, ha chiarito che tutti i tipi di supplenze annuali meritano la Carta del docente. E va data anche a chi svolge orari settimanali inferiori a quelli ordinari. Se a questo aggiungiamo i pareri positivi della Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, il cerchio si chiude. Senza se e senza ma. A questo punto, presentare ricorso gratuito con Anief per ottenere quei 500 euro della Carta del docente, per chi ha svolto almeno 150 giorni di supplenze negli ultimi cinque anni, diventa un’opportunità davvero ghiotta, sia per ristabilire la giustizia sia per recuperare fino a 3.000 euro per aggiornare il proprio stato professionale”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI MESSINA
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXXXXX con ricorso depositato in data 30.12.2023 nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di XXXX XXXXX a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 669,17 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari Avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 27 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
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