I precari hanno diritto a ricevere la Carta del docente degli ultimi cinque anni scolastici anche se non hanno mai partecipato ad attività di aggiornamento: lo ha stabilito il Tribunale di Marsala, sezione Civile e Lavoro, nell’accogliere il ricorso, prodotto dai legali Anief, in difesa di un insegnante che tra il 2020 e il 2024 ha realizzato delle supplenze annuali.
Nel condannare il Ministero a risarcire il docente di 2.000 euro, il giudice ha specificato nella sentenza che “non può ritenersi decisiva la circostanza che l’interessato non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso. A tale riguardo, va rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all’attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale”.
Riguardo alla comparabilità delle condizioni lavorative, il giudice ha respinto le giustificazioni del Ministero a proposito della “maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo”, spiegando, invece, che la condizione professionale del docente precario annuale è comparabile “con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”. Qualsiasi “differenziazione collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1842/2022)”.
Tra le motivazioni che hanno prodotto la sentenza, il Tribunale di Marsala ha ricordato che “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che “(…) risulta che l’indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”. Infine, per il Tribunale siciliano “l’esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all’art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all’art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, anche stavolta “le giustificazioni che l’avvocatura di Stato ha prodotto per non assegnare la Carta del docente ai precari sono cadute una ad una davanti alla linea dei legali che operano per Anief. Anche quella di non avere fruito di periodi di formazione o aggiornamento durante le annualità svolte dal supplente è stata smontata dal giudice poiché è evidente che la card annuale da 500 euro sarebbe servita a questo e quindi non avendo potuto accedervi il docente è stato costretto a non attuare percorsi formativi ufficiali limitandosi all’auto-formazione. Sono posizioni, del resto, che si riscontrano anche nei pareri espressi dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso autunno, come pure dal Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea nel 2022. Invitiamo tutti coloro che intendono recuperare la Carta annuale di 500 euro per l’aggiornamento professionale a presentare ricorso gratuito con Anief e quindi a chiedere spiegazioni al giudice del lavoro facendo attenzione a non attendere troppo tempo per non fare cadere in prescrizione alcune annualità”, conclude Pacifico.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA: LE CONCLUSIONI
Accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e sopra indicato, il MIM va condannato all’adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della causa, fasi studio introduttiva e decisoria, parametri minimi, stante la serialità della controversia.
Marsala, 10.9.2024
IL GIUDICE
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