“Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”: questo è l’estratto di una delle migliaia di conclusioni, riportate in sentenza, rispetto alla richiesta degli insegnanti precari per vedersi riconosciuta la Carta del docente. Nella fattispecie, il testo è del Tribunale del lavoro di Rovigo che la scorsa settimana ha in tal modo assegnato 1.000 euro più interessi ad una insegnante che ha lavorato due anni, tra il 2019 e il 2021, e che aveva presentato ricorso con il sindacato Anief.
Il giudice del Tribunale di Rovigo ha motivato la decisione ricordando che “il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Andando poi a verificare “la giurisprudenza di legittimità”, lo stesso giudice di Rovigo ha rammento che “la Suprema Corte” di Cassazione “(sentenza n. XXXX pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”. Sempre nella sentenza del Tribunale veneto è stato ricordato che la Cassazione si è espressa sulla questione nei seguenti termini: “In altre parole, l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, fa notare che “sula Carta del docente il legislatore nel 2015 che ha prodotto la Legge 107, con la quale è stata istituita la Carta del docente per agevolare gli insegnanti nell’opera permanente e strutturale della formazione continua, ha avuto il grande torto di dimenticare i docenti non di ruolo: di fatto ha determinato una discriminazione, perché i precari hanno il dovere di formarsi professionalmente, alla pari dei colleghi già assunti a tempo indeterminato. La contraddizione non è sfuggita al il Consiglio di Stato, alla Corte di Giustizia Europea e nemmeno alla Cassazione e adesso i giudici del lavoro non possono fare diversamente che procedere, in presenza di supplenze annuali svolte negli ultimi 5-6 anni, ai risarcimenti più gli interessi maturati. Rimane il fatto che per accedere alle somme negate bisognare presentare ricorso gratuito attraverso i legali Anief”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. XXX/2024 promossa da XXXX XXXX contro il MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei ai procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in € 369,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Rovigo, in data 15/10/2024
Il Giudice
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