Sulla Carta del docente si registra l’ennesima sentenza che allarga la destinazione al personale precario: stavolta è stato il Tribunale di Verona, la scorsa settimana, a dire sì alla tesi prodotta dai legali Anief a tutale di una supplente che tra il 2020 e il 2023 ha svolto più supplenze annuali. Il giudice ha quindi dato piena ragione agli avvocati, destinando alla docente i 1.500 euro di Carta del docente, con l’importo anche “maggiorato degli interessi o rivalutazione”, che l’amministrazione gli aveva negato in precedenza per un “buco” nella legge che l’ha introdotta (la L. 107/15).
Tra le motivazioni espresse nella sentenza figura al primo posto la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione (del 27.10.2023), che “decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Inoltre, sempre il giudice del lavoro di Verona ha ricordato che “lo Stato italiano ha emanato l’art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il riferimento all’anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare”. Pertanto, il riconoscimento della card annuale da 500 euro va considerato anche per gli anni successivi.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “ancora una volta la posizione della Suprema Corte di Cassazione sulla Carta del docente trova terreno fertile nei tribunali d’Italia: sono state abbondantemente superate le 20mila sentenze favorevoli ai precari e prevediamo che se non cambierà la norma, con un provvedimento legislativo prodotto in Parlamento, si arriverà a numeri molto più rotondi e altisonanti. Anche perché dalla parte dei precari vi sono anche le autorevoli posizioni espresse anche dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia Curopea. Possono presentare ricorso gratuito attraverso i nostri legali, così da chiedere spiegazioni al giudice di competenza tutti i docenti precari o ex supplenti, anche educatori, che hanno tra uno e sei anni svolti come supplente nella scuola pubblica italiana”.
LA SENTENZA
Il tribunale di Vicenza ha ribadito, nella sentenza emessa una settimana fa, che “secondo i principi espressi dalla Corte” di Cassazione nell’autunno dello scorso anno “anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l’impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8”. Fatta questa precisazione, il Tribunale di Vicenza ha anche ricordato, citando sempre la Suprema Corte, che quella svolta dai precari dietro la cattedra è “una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo e quindi “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Nella sentenza, infine, è stato osservato quanto già espresso dalla Corte di Giustizia Europea, ovvero che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio” di cui qui si discute (punto n. 48, Ord. in Causa C-451/21); spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in Causa C-451/21]”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA: LE CONCLUSIONI
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per
l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna il Ministero convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte
ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al
rimborso spese generali al 15%, oltre maggiorazione del 10% ex art. 4 co.1bis DM 55/14
s.m.i., oltre IVA e CPA, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 17.10.2024
IL GIUDICE
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