“La domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l’adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi e rivalutazione”: a scriverlo è il Tribunale del Lavoro di Paola (Cosenza), nell’accordare la richiesta presentata dai legali Anief in difesa di un insegnante che tra il 2016 e il 2021 ha svolto servizio come precario, prima di essere immesso in ruolo il giorno 01.09.2021.
Il giudice, con una lunga sentenza, ha ricostruito il caso e la normativa vigente, anche allargata ai principi legislativi che tutelano i cittadini e i loro diritti. Nella sentenza ha ricordato che “l'art. 35 della Costituzione prevede che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori”. Ha quindi scritto che “il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato "Formazione in Servizio". Ha poi rammentato che “il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". Per poi giungere alla “clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999”, la quale “al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.
Ancora, il giudice di Paola ha spiegato che “la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Dopo di che, il Tribunale del Lavoro ha osservato che “ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti". Infine, il giudice ha rimarcato che “tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di Carta docenti”, in base alla quale tutti i tipi di supplenza annuale, anche fino al termine delle lezioni, sono meritevoli dell’assegnazione della card annuale da 500 euro.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “presentare ricorso gratuito attraverso il sindacato Anief per recuperare la Carte del docente da 500 euro annui rappresenta un’opportunità rilevante per tutti i precari o ex precari discriminati, ma anche un atto di giustizia da generare per convincere chi governa la scuola che non ci sono lavoratori di serie A o B. Lo dicono tantissimi tribunali del lavoro, oltre alla Corte di Giustizia Europea, ma anche la Corte di Cassazione e anche il Consiglio di Stato”,
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PAOLA
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1)accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto con riferimento alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
2) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
3) Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano – al netto della compensazione nella misura della metà – in complessivi euro 657,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, dichiaratisi anticipatari, ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 09.12.2024
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