Altri 1.000 euro della Carta del Docente recuperati, stavolta a favore di un’insegnante supplente che ha fatto ricorso al Tribunale di Foggia e che aveva svolto due annualità di supplenze: secondo il giudice del lavoro, prima ancora delle numerose sentenze favorevoli all’assegnazione del bonus annuale già “il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007” ha conferito “rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che ‘la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” senza fare alcuna distinzione tra personale precario e di ruolo. Una posizione confermata dall’art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, che “stabilisce, a sua volta, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
A sostegno di questa tesi, nel 2002 il Consiglio di Stato, consentenza n. 1842/22, ha rilevato “che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Sempre il Consiglio di Stato ha ricordato che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Infine, nella sentenza emessa alcuni giorni fa il tribunale di Foggia ha citato “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999”: orbene, Corte di Giustizia ha “affermato che il beneficio della ‘Carta Docenti’ rientra tra le “condizioni di impiego”, ancora di più perché la “formazione continua dei docenti” risulta “obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non vi sono più dubbi sul pieno diritto dei precari a vedersi assegnata la Carta del Docente: a stabilirlo sono state pure le Sezioni Lavoro della Cassazione, che con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre scorso ha stabilito che va anche agli insegnanti precari che hanno sottoscritto una supplenza fino al 30 giugno o al termine delle attività didattiche. Assieme agli altri precari che hanno stipulato una supplenza di lunga durata nell’anno in corso come negli ultimi cinque, possono dunque presentare ricorso gratuito con Anief, con altissime possibilità di riuscita e anche in meno di un anno dalla presentazione dell’istanza in tribunale”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FOGGIA
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa XXXXX, definitivamente pronunciando sul ricorso n. XXXX/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di XXXXX XXXX ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso;
b) condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità pari ad euro 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 258,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, 11.1.2024
Il Giudice del lavoro
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