Quando si parla di formazione del personale, quindi di Carta del docente, non c’è “ragione oggettiva” nel distinguere “tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”: lo ha scritto la sezione Lavoro del Tribunale di Nocera inferiore accordando in pieno la tesi condotta dai legali Anief nel difendere un’insegnante precaria che tra il 2019 e il 2023 ha svolto quattro supplenze annuali senza ricevere un euro per formarsi e aggiornarsi professionalmente. Adesso, i 2 mila euro gli vengono finalmente assegnati grazie proprio alla decisione del giudice che opera nelle aule di giustizia di Nocera inferiore.
Nella sentenza si legge che già gli articoli 63 e 64 del Ccnl del 29.11.2007, nel disciplinare “gli obblighi di formazione” dei lavoratori della scuola, indicano che non c’è alcuna differenza tra lavoratori precari e di ruolo. Inoltre, nell’ultimo biennio si sono susseguite una serie di prese di posizione, in rilevanti aule di giustizia, che hanno tutte suffragato tale orientamento: nello specifico, ha scritto ancora il giudice, anche la Corte di Giustizia europea, “con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
“Da ultimo – ha scritto ancora il Tribunale campano - è poi intervenuta la Corte regolatrice che, sollecitata ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., ha stabilito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale fino al 31.08 ai sensi dell’art. 4 comma 1, l. 124/99 che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al 30.06 ai sensi dell’art. 4 comma 2 l. 124/99”.
La stessa Corte ha stabilito che “possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta”.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “dopo che le Sezioni Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre scorso hanno stabilito che la Carta del docente va data ogni anno anche agli insegnanti precari che hanno sottoscritto una supplenza fino al 30 giugno o al termine delle attività didattiche, la platea di potenziali docenti che hanno facoltà di fare ricorso è diventata altissima: sono almeno 120 mila insegnanti precari l’anno, anche quelli che nel frattempo sono stati immessi in ruolo oppure hanno cambiato lavoro. Tutti costoro, forti anche dell’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia europea sezione VI causa C 450-21 e della sentenza n. 1842/2022del Consiglio di Stato, hanno quindi facoltà di presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare la Carta del docente con possibilità altissime di riuscita e anche in meno di un anno dalla richiesta”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI NOCERA INFERIORE
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici intercorsi dal 2019 al 2023, onerando il Ministero resistente di conferire alla stessa la carta docente per un valore di complessivi € 2.000,00;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 14.12.2023.
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