Continua a pagare il ricorso gratuito con i legali Anief per fare ottenere ai precari la Carta del docente superando la norma che ne impone invece il divieto: nei giorni a cavallo tra il vecchio e nuovo anno solare, anche il Tribunale di Castrovillari, sezione Civile settore Lavoro, si è espressa favorevolmente alla linea degli avvocati e del sindacato facendo assegnare 2.500 euro, “oltre accessori come per legge” ad una docente che per cinque annualità scolastiche, tra il 2017 e il 2022, ha ricoperto il ruolo “di docente supplente, con contratti a tempo determinato”.
Il servizio svolto nella scuola paritaria o nei percorsi di istruzione e formazione professionale va considerato alla pari di quello svolto nella statale: quindi i docenti che hanno svolto almeno cinque anni di servizio negli istituti paritari o presso gli IeFP possono presentare domanda per fare il concorso di dirigente scolastico. A sostenerlo è il sindacato Anief, ancora di più dopo che nel 2023 il tribunale di Padova ha rimesso in discussione la questione del mancato riconoscimento del servizio svolto nella scuola paritaria a proposito della ricostruzione di carriera dei neo-immessi in ruolo con un passato da precari nella paritaria. In attesa che anche la Corte di Giustizia europea si esprima sulla questione, l’Ufficio legale Anief ritiene che vi siano tutti i presupposti per fare partecipare questi insegnanti al concorso per diventare dirigente scolastico.
Ancora un sì incondizionato alla Retribuzione professionale docente per un supplente con contratto di tipo “breve” che ha fatto ricorso con Anief: a dare l’assenso all’assegnazione della Rpd nello stipendio è stato il Tribunale di Vicenza, settore Controversie di lavoro. Nella fattispecie la docente ha chiesto il risarcimento per l’assenza della Rpd negli stipendi relativi ai servizi svolti nell’anno scolastico 2019/20: il giudice gli ha dato piena ragione, accordando quasi 1.600 euro alla docente, più interessi, reputando quindi coerente quanto espresso dai legali Anief che hanno indicato nella richiesta come l’assenza della Rpd “contrasti con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Recupero della Retribuzione professionale docente e della Carta del docente con una sola sentenza: è accaduto ad una insegnante precaria che ha presentato il doppio ricorso con Anief al tribunale di Venezia. Il giudice gli ha dato pienamente ragione recuperando in un colpo solo circa 1.500 euro che durante le supplenze, peraltro di brevi periodi, l’amministrazione gli aveva indebitamente negato. In entrambi i casi, nella sentenza si è fatto riferimento all’ampia giurisprudenza che si è venuta a determinare negli ultimi anni su questo genere di controversie a danno dei precari della scuola.
Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla questione relativa alla valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) con sentenza n. 3582/2022 ne aveva dichiarato l’’inammissibilità per superamento dei limiti entro i quali nel processo amministrativo è consentita l’’impugnazione collettiva e cumulativa.