ANIEF avvia il ricorso al TAR Lazio contro l’esclusione dal Concorso Dirigenti scolastici 2023 degli aspiranti che hanno prestato cinque anni di servizio in scuole paritarie o nei percorsi IeFP. Adesioni sul sito ANIEF fino al 17 gennaio 2024.
ANIEF avvia il ricorso al TAR Lazio contro l’esclusione dal Concorso Dirigenti scolastici 2023 degli aspiranti che hanno prestato cinque anni di servizio in scuole paritarie o nei percorsi IeFP. Adesioni sul sito ANIEF fino al 17 gennaio 2024.
Nessun dubbio: la Retribuzione professionale docente va assegnata anche a chi svolge un solo giorno di supplenza, quindi pure ai precari con contratto “breve”. Lo ha ribadito il Tribunale di Velletri nell’assegnare 671 euro più interessi ad un insegnante che aveva svolto alcuni mesi di supplenza. Il giudice ha ricordato che con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70/CE è stato ritenuto che “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”. Inoltre, lo stesso giudice ha rammentato che secondo la Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, “il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
La Carta del docente va data anche ai supplenti: lo ha detto “la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”.
Sulla Carta del docente ai precari il Ministero ha rinnegato quanto previsto dal contratto di lavoro: lo ha ricordato il Consiglio di Stato spiegando nella sentenza n. 1842che “la materia della formazione professionale dei docenti” è collegata “alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”.
“La formazione continua dei docenti è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”: lo ha ribadito il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, nel dare risposta al ricorso dei legali Anief per salvaguardare i diritto di un’insegnante che ha lavorato cinque annualità senza ricevere la Carta del docente perché il legislatore della L.107/2015 che l’ha introdotta ha clamorosamente dimenticato i precari.