Il Sindacato Anief, rappresentato dal Referente nazionale del Personale Educativo, Vittorio Forgione, ha incontrato alcuni rappresentanti del Ministero della Pubblica istruzione per discutere di Personale Educativo. “Il Ministero - riporta Forgione - ha illustrato i numeri per il prossimo anno scolastico, comunicando che la dotazione organica risulta di 2295 unità, tre posti in meno rispetto al tetto massimo consentito e due in meno se comparate all'anno scorso, il tutto dovuto ad un calo di iscritti come convittori/trici. Mentre, dall'altra parte, c'è stato un incremento dei semiconvittori/trici”.
Ancora un intervento del giudice del lavoro su una ricostruzione di carriera realizzata dall’amministrazione con calcoli errati, con gravi danni economici: stavolta il calcolo in difetto ha riguardato una docente di Geografia che ha presentato ricorso, attraverso i legali Anief, per avere svolto prima dell’immissione in ruolo una decina d’anni di supplenze ritrovandosi “illegittimamente attribuita la prima fascia stipendiale di cui alle tabelle contrattuali vigenti alla data di conferma in ruolo (CCNL personale del comparto scuola del 19.07.2011)”. Il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha scritto che “è di solare evidenza il contrasto sussistente tra la normativa pattizia (art. 2 comma 3 cit.) e quello comunitario (commi 1 e 4 della clausola 4), contrasto che finisce con il riservare al docente assunto a tempo indeterminato un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che abbiano svolto il suo stesso lavoro con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2010”. Pertanto, il giudice ha collocato nella fascia superiore, corretta, l’insegnante decidendo anche di assegnarli un risarcimento pari a “4.208,06, oltre interessi”.
Anche per l’ottenimento della Carta del docente ai precari prendono largo le sentenze multiple, con più insegnanti che beneficiano nella stessa sentenza dei 500 euro annuali negati inizialmente dallo Stato: l’ultima sentenza “collettiva” arriva dal Tribunale del lavoro di Mantova, dove quattro docenti hanno ottenuto tra le 1.500 e le 2.500 euro ciascuno, proprio a seguito del ricorso presentato per via della mancata assegnazione della quota annuale utile all’aggiornamento della professione.
Nessun dubbio: è evidente che la Carta del docente per l’aggiornamento professionale “costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti”, ancora di più perché “la formazione costituisce elemento essenziale nell’attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato”. A scriverlo è il tribunale di Mantova che nell’esaminare il ricorso di due docenti supplenti, presentato con i legali Anief, ha anche disposto di mutare quanto “disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la Carta Docenti”, con la quale “si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione”. Il giudice del Lavoro ha quindi optato per “il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione” condannando “il Ministero convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.500,00 ed euro 2000,00”.
Sulla rinnovata ricostruzione di carriera del personale della scuola si è fatto un passo in avanti ma non è sufficiente, perché le discriminazioni continuano: lo riferisce il sindacato Anief, dopo un esame del suo Ufficio legale del decreto legge n. 69 “Salva-infrazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno scorso e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. In linea generale, la nuova norma si applica soltanto ai neo-assunti dal prossimo anno scolastico ed è certamente vantaggiosa per chi ha svolto anni di supplenza annuale: in questi casi, il recupero economico può superare i 25 mila euro persi durante i primi 20 anni di servizio dopo l'immissione in ruolo. Ma per chi ha svolto altre tipologie di supplenze, dipende dal calcolo degli anni di effettivo servizio: per chi ha svolto in un anno almeno 180 giorni di supplenze, ad esempio, con questa nuova norma introdotta con il DL 69/23 salta l’equiparazione alla supplenza annuale, ignorando quindi la posizione invece favorevole della Corte di Cassazione.