"Sulla Carta del docente da dare anche ai precari, dopo la vittoria in Corte di Giustizia Europea ottenuta un anno e mezzo grazie a legali Anief, tutti i Tribunali del Lavoro italiani stanno dando ragione i migliaia di supplenti o ex supplenti che la chiedono": lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Dopo anche il parere favorevole del Consiglio di Stato, "il legislatore è intervenuto – ricorda Pacifico ai microfoni dell’agenzia Teleborsa -: da quest'anno infatti la riconosce ai supplenti fino al 31 agosto, ma non a tutti gli altri e, comunque, non dà arretrati".
Sulla Carta del docente non vi sono più dubbi: deve essere accreditata anche ai precari. Lo ha ribadito il Tribunale di Parma che, sollecitato dall’azione dei legali Anief in difesa di un insegnante che ha svolto servizio a tempo determinato tra il 2018 e il 2022. Il giudice ha esaminato le carte giungendo alla conclusione che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. Pertanto, nella sentenza, emessa qualche giorno fa, si è giunti alla conclusione che “la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva; gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all’Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo, «strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio»”.
C’è piena equiparazione tra la professione svolta da un docente precario, anche per pochi giorni, e un collega di ruolo: la riduzione dello stipendio del supplente, quindi, non è un giustificabile. A ricordarlo è stato il Tribunale di Ancona che nell’esaminare il ricorso, prodotto dai legali Anief, di un insegnante precario tra ottobre del 2019 e giugno 2022 ha corrisposto 3.335 euro di indennizzo per la mancata assegnazione in busta paga della Retribuzione professionale docente. Il giudice del tribunale del capoluogo marchigiano ha specificato nella sentenza che “la Corte di Cassazione che con ordinanza n. 20015/2018 (cui sono seguiti diversi precedenti di merito versati in atti e tutti conformi) ha disposto la piena equiparazione tra docenti assunti per supplenze temporanee e docenti assunti in ruolo”.
Dopo il giudice di Roma, Padova, Venezia e Parma, stavolta a mettere le cose in chiaro sulla Carta del docente è stato ancora quello ordinario parmense: nella sentenza vinta – che ha portato 2.000 euro all’insegnante che ha prodotto ricorso assistito dai legali Anief - si legge che “la ‘Carta elettronica’ per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015” non può essere sottratta ai precari perché “tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo 2022, n. 1842”.
Lo Stato sbaglia quando sopprime tutte le ferie e festività soppresse che dei precari: se quei giorni non sono state utilizzati, allora vanno monetizzati. A ribadirlo è stato il Tribunale ordinario di Parma che nell’esaminare il ricorso di un insegnante, prodotto dei legali dell’Anief, per le ferie non pagate benché non fruite, al termine delle supplenze annuali svolte tra il 2015 e il 2020, ha deciso di fargli avere 3.782 euro, spiegando nella sentenza che “il docente ha diritto di percepire un’indennità risarcitoria commisurata al numero di giornate di ferie non godute”: nella sentenza il giudice ha fatto osservare che sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale ha spiegato che non è possibile creare le condizione di “perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio 2022, n. 21780)”. La posizione poi è stata ripresa e adottata dalla Corte di Cassazione.